PRODUZIONE DI MATERIALE PEDOPRNOGRAFICO:
DICHIARATA INCOSTITUZIONALE LA MANCATA PREVISIONE DELLA DIMINUENTE PER I CASI DI MINORE GRAVITÀ
La sentenza n. 91/2024, depositata il 20 maggio 2024, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 600-ter comma 1, numero 1 del Codice Penale, nella parte in cui non prevede una riduzione della pena per i casi di minore gravità.
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 600-ter comma 1, numero 1 del Codice Penale per violazione degli articoli 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui non prevede una riduzione della pena per i casi di minore gravità nel reato di produzione di materiale pedopornografico. Questo articolo analizza le motivazioni della Corte, che ha considerato come la norma punisca con la reclusione da sei a dodici anni e con una multa chi utilizza minori di diciotto anni per produrre materiale pornografico.
La stessa pena si applica anche ad altre condotte come la realizzazione di spettacoli pornografici con minori, il loro reclutamento, l’induzione a partecipare a tali spettacoli e il commercio del materiale prodotto. La Corte ha sottolineato che tali sanzioni sono sproporzionate rispetto a condotte di minore gravità.
Ciò diversamente da altre fattispecie di reato, come la distribuzione o pubblicizzazione di materiale pedopornografico, che sono puniti con pene più miti, da uno a cinque anni di reclusione.
La Corte ha evidenziato dunque l’eterogeneità delle condotte punite dall’art. 600-ter c.p. rispetto a quelle sopracitate, con la conseguente mancanza di proporzionalità delle sanzioni ivi previste.
La Corte di Cassazione ha affermato che la semplice produzione di materiale pedopornografico comporta in sé il pericolo di diffusione, indipendentemente dalla sua effettiva distribuzione. Questo ampliamento dell’ambito applicativo della norma richiede una “valvola di sicurezza” che permetta al giudice di modulare la pena in base alla gravità concreta del caso.
La Corte Costituzionale, anche in precedenti pronunce, ha sottolineato la necessità di assicurare proporzionalità delle pene, come nel caso dell’art. 609-quater del Codice Penale “Atti sessuali con minorenne”, che prevede una diminuzione della pena per i casi di minore gravità.
La decisione della Consulta mira dunque a garantire che le sanzioni siano proporzionate alla gravità effettiva del reato, permettendo una valutazione caso per caso che tenga conto delle circostanze specifiche, come la differenza di età tra colpevole e vittima e l’assenza di tecniche di manipolazione psicologica.












