IMPUGNAZIONI PENALI
Occorre affermare in linea di massima che il giudice, nello svolgere il suo lavoro, può commettere degli errori di fatto o di diritto. Per questo motivo la legge ha previsto la possibilità di riesaminare quanto valutato dal giudice stesso. Gli strumenti per poter porre in essere tale tipo di controllo sono le impugnazioni.
L’impugnazione può essere:
- ordinaria o straordinaria, secondo che sia proposta nei termini perentori previsti dalla legge e che in caso contrario vedrebbero la definitività della decisione del giudice di prime cure (appello e ricorso per cassazione), ovvero trascorsi i termini di cui sopra e sopraggiunto il giudicato penale (revisione, ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, rescissione del giudicato);
- di legittimità e o di merito,per mere violazioni di legge (ricorso per cassazione) o al fine di procedere con un nuovo accertamento in ordine ai fatti oggetto della controversia (appello);
- a critica vincolata(ricorso per cassazione) o a critica libera (appello), qualora sia predisposta per sollevare vizi espressamente indicati dalla legge o meno;
- principale o incidentalequalora sia proposta ab initio e in via indipendente per dar vita ad un nuovo grado di giudizio o si immetta in una contestazione già in essere (appello incidentale).
In materia di impugnazioni è di fondamentale importanza il principio di tassatività, sancito dall’art. 568 comma 1 c.p.p. secondo cui “la legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati”
SOGGETTI LEGITTIMATI AD IMPUGNARE
I soggetti legittimati a proporre impugnazione sono indicati espressamente al comma 3 dell’art. 568 c.p.p.: “Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue tra le diverse parti, tale diritto spetta a ciascuna di esse”.
Al secondo comma è prevista la possibilità di ricorrere in Cassazione, in tutti i casi in cui non sia possibile altro mezzo di impugnazione, contro le decisioni del giudice riguardanti la libertà personale e contro le sentenze, salvo non si tratti di quelle relative alla competenza, in quanto, in tal caso, si tratterebbe più propriamente di un conflitto di giurisdizione o competenza.
Le sentenze inappellabili sono pertanto comunque ricorribili in cassazione.
Per quanto concerne gli altri provvedimenti: se non concernono la libertà personale, non sono impugnabili se non espressamente previsto; se sono relativi alla libertà personale, sono comunque ricorribili in cassazione.
Il principio di tassatività trova eccezione nella convertibilità delle impugnazioni. Qualora infatti il legittimato ad impugnare commetta un errore nella qualificazione giuridica dell’impugnazione (ex art. 568 comma 5 c.p.p.): “l’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l’ha proposta. Se l’impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente”.
In sostanza, la legge preferisce dare risalto alla volontà dell’impugnante, al di là di errori formali di qualificazione, il che rappresenta indubbiamente un elemento di favore nei suoi confronti.
La conversione, inoltre, avrà esito positivo in caso di sussistenza di tutti i presupposti formali e temporali dell’atto in cui si andrà a convertire.
L’interesse ad impugnare, sia per la dottrina che per la giurisprudenza, deve essere attuale e concreto, cioè, da un lato deve sussistere al momento dell’impugnazione e persistere sino alla decisione, dall’altro deve avere il fine di ottenere un risultato pratico positivo per l’impugnante.
Il Pubblico Ministero ha la possibilità di impugnare ovviamente decisioni che ritenga ingiuste o che non tutelino a dovere la pretesa punitiva dello Stato che egli incarna, nonché per tutelare l’imputato o la persona offesa stessi: ha pertanto la possibilità di contrastare pronunce contrarie al principio di legalità o comunque di pubblico interesse, mentre non ha il potere di impugnare per far valere i meri interessi delle parti eventualmente pregiudicati dai provvedimenti del giudice.
L’art. 570 c.p.p. disciplina l’impugnazione del pubblico ministero.
Egli può impugnare in tutti i casi in cui le norme sulle impugnazioni si riferiscano in generale al pubblico ministero.
Nello specifico i soggetti legittimati sono pacificamente considerati i seguenti: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Procuratore Generale presso la Corte d’Appello: “Nei casi consentiti, contro le sentenze del Giudice per le indagini preliminari, della Corte d’Assise e del Tribunale può appellare il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale. Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello può appellare nei casi di avocazione o se il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento”.
Naturalmente altro soggetto legittimato ad impugnare è l’imputato.
La legittimazione dell’imputato è disciplinata dagli articoli 571 e 574 c.p.p.
L’imputato può impugnare personalmente o a mezzo di procuratore speciale, mentre non può proporre ricorso per cassazione poiché, a seguito della Riforma Orlando (Legge 103/2017), il ricorso deve essere redatto e sottoscritto da un avvocato patrocinante presso le giurisdizioni superiori, in ragione della particolare complessità tecnica dell’atto.
Possono proporre l’impugnazione nell’interesse dell’imputato anche il tutore, il curatore speciale, l’avvocato penalista di fiducia al momento del deposito della sentenza o nominato per l’impugnazione.
L’art. 574 c.p.p. disciplina l’impugnazione agli effetti civili, ovvero relativa alle parti della sentenza di condanna che hanno condannato l’imputato alle restituzioni, al risarcimento e alla refusione delle spese, nonché contro le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande dallo stesso proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali.
L’impugnazione dell’imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione statuisce anche in merito alla condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa dipende dal punto della sentenza impugnata.
La parte civile può impugnare limitatamente ai capi concernenti l’azione civile, chiedendo una nuova pronuncia relativa alla responsabilità civile dell’imputato prosciolto, ma non anche la sua condanna.
Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono impugnare, invece, i soli capi civili che le riguardino direttamente, nonché i capi penali che costituiscano un presupposto dei primi. Sono inoltre legittimati ad impugnare solo in caso di responsabilità penale dell’imputato sancita con sentenza di condanna, nonché di condanna degli stessi dal punto di vista civile. Qualora tali soggetti siano invece stati prosciolti, verrebbe a mancare il requisito dell’interesse ad agire, il che comporterebbe per loro l’impossibilità di impugnare.
FORME E TERMINI DELLE IMPUGNAZIONI
L’impugnazione deve avere una determinata forma prescritta dalla legge.
Innanzitutto deve essere scritta e deve contenere il provvedimento impugnato, la data dello stesso e il giudice che lo ha emesso.
L’atto d’appello deve contenere a pena di inammissibilità, anzitutto: i capi o i punti della decisione cui si riferisce (con capo si intende una asserzione relativa ad una incolpazione indipendente rispetto ad altre parti della decisione, mentre per punto il singolo argomento affrontato all’interno di un capo).
È richiesto inoltre che siano specificamente enunciati, a pena di inammissibilità, le prove che si ritiene non esistenti, non assunte o valutate erroneamente: “ il vizio attinente alla prova deve avere oggetto definito o attenere alla proposizione di un dato storico e non opinabile o riferirsi al procedimento di formazione della stessa e riguardare il profilo della violazione del contraddittorio” (Cassazione penale, Sez. V, sentenza 20/07/2018 n° 34504).
Devono inoltre essere puntualmente dichiarate le richieste, principali e subordinate, nonché i motivi, da correlare tassativamente con le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata, come sancito dalle sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 8825/2017.
In altre parole, il giudizio di secondo grado non può essere una mera ripetizione delle considerazioni svolte in primo grado, ma deve essere un giudizio critico sui nuovi punti e capi esplicitamente indicati dall’appellante.
La stessa Cassazione penale, Sez. V, sentenza 20/07/2018 n° 34504 ha avuto modo di sancire la necessaria criticità del giudizio di impugnazione su punti specificamente dedotti, sancendo che, per risultare ammissibile, essa “non può limitarsi alla rivalutazione di argomentazioni sulle quali il giudice di prime cure si era già espresso ovvero tendere alla prospettazione della mera ricostruzione alternativa dei fatti senza l’indicazione delle fonti di prova da cui si deduce la differente ricostruzione” ma deve individuare il capo e o il punto che intende devolvere alla cognizione del giudice d’appello “enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e specificando tanto i motivi di dissenso alla decisione appellata che l’oggetto della diversa delibazione sollecitata presso il giudice del gravame”.
Risulta pertanto evidente un allargamento del giudizio relativo all’inammissibilità o meno da parte del giudice d’appello, stante la specificità dell’obbligo di cui sopra.
L’atto di impugnazione conferma la volontà dell’imputato di impugnare e allo stesso tempo contiene le motivazioni in fatto ed in diritto.
L’atto può essere presentato in diverse forme: diretta, se depositato nella cancelleria del giudice, indiretta, se presentata tramite posta o telegramma.
L’impugnazione va notificata anche alle altre parti, per dare loro la possibilità di impugnare eventualmente in via incidentale.
Per quanto concerne i termini per impugnare, essi sono da valutare in relazione al giorno del deposito della sentenza di primo grado. Nello specifico i termini sono i seguenti:
- 15 giorni in caso di provvedimenti emessi in camera di consiglio o con motivazioni contestuali al dispositivo
- 30 giorni nel caso in cui la motivazione della sentenza sia stata successivamente depositata rispetto alla lettura del dispositivo
- 45 giorni in caso di sentenza particolarmente complessa, per cui il termine per il deposito delle motivazioni del giudice può essere anche di 90 giorni.
Si tratta di termini da rispettare a pena di decadenza, in quanto, in caso di mancata osservanza, determinano la inammissibilità dell’impugnazione.
Giova inoltre ribadire che si tratta di termini riguardanti solo le impugnazioni ordinarie (appello e cassazione) e non la revisione, in quanto quest’ultima è stata concepita come rimedio eccezionale nei confronti di sentenze oramai passate in giudicato.
Vi sono precise cause di inammissibilità previste dalla legge:
- Mancanza di legittimazione o di interesse ad impugnare
- Non impugnabilità del provvedimento
- Inosservanza di forme e termini per impugnare
- Rinuncia all’impugnazione
Il giudice dichiara l’inosservanza con un’ordinanza, che determina automaticamente la condanna alle spese per la parte che ha proposto l’atto inammissibile.
EFFETTI DELL’IMPUGNAZIONE
Gli effetti dell’impugnazione sono di tipo sospensivo, devolutivo ed estensivo.
L’effetto sospensivo concerne il congelamento dell’esecuzione della sentenza, sia nel termine previsto per l’impugnazione, sia nelle more del giudizio di impugnazione medesimo.
L’effetto devolutivo, invece, può essere inteso in senso soggettivo od oggettivo.
In senso soggettivo, si intende che il giudizio di impugnazione è devoluto ad un giudice diverso da quello della sentenza di primo grado e di norma superiore a quest’ultimo.
In senso oggettivo, invece, si intende l’ampiezza della cognizione del nuovo giudice, che può essere relativa all’intera decisione del giudice della decisione impugnata o solo ad alcune parti di essa e nello specifico ai punti e i motivi addotti dall’impugnante.
Nel primo caso si parla di effetto interamente devolutivo, nel secondo caso di effetto parzialmente devolutivo.
In definitiva, il giudice dell’impugnazione può statuire nei limiti di quanto devoluto.
Come anticipato, le parti devono indicare i capi e i punti della decisione che si ritiene di impugnare, con le contestuali motivazioni. Tali capi e punti vanno a determinare la cognizione del giudice del gravame, che non sarà più modificabile.
L’effetto estensivo indica che, proponendo l’impugnazione, essa è suscettibile di determinare dei riflessi su parti diverse da quelle strettamente impugnate.
Occorre a tal punto distinguere gli effetti estensivi dell’impugnazione e quelli della sentenza che viene pronunciata in seguito all’impugnazione.
Per quanto concerne gli effetti dell’impugnazione, in caso di appello del PM egli dovrà notificare il decreto di citazione anche all’imputato non appellante nei casi previsti dall’art. 587 c.p.p. In caso di appello incidentale del PM questo non produce effetti negativi per l’imputato che non ha appellato.
Gli effetti della sentenza, invece, prevedono che l’impugnazione dell’imputato:
- Giova anche agli imputati concorrenti nel medesimo reato (salvo motivi personali dell’impugnante)
- Giova agli altri imputati in processi riuniti, se si tratta di violazione della legge processuale, che quindi non riguardano solo chi impugna
- Giova anche al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria, come l’impugnazione presentata da questi giova all’imputato, salvo, ovviamente, sia fondata su ragioni personali.

