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Indagini Preliminari e Procedimento Minorile

INDAGINI PRELIMINARI E PROCEDIMENTO MINORILE

Fase delle indagini preliminari

La titolarità della direzione delle indagini nella fase delle indagini preliminari spetta al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.
L’attività di ricerca della prova trova anche nel procedimento penale minorile la sua disciplina negli artt. 244 e ss. del codice di procedura penale in materia di ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, così come è pienamente ammissibile, logicamente in presenza dei presupposti, il ricorso all’incidente probatorio di cui agli artt. 392 e ss. del predetto codice.
Salva l’ipotesi di richiesta al giudice per le indagini preliminari di emettere sentenza di proscioglimento per la irrilevanza del fatto, l’attività d’indagine preliminare si conclude, così come previsto per il processo a carico dei soggetti maggiori d’età, o con la richiesta di archiviazione (artt. 408, 411, 415 c.p.p.) o con la richiesta di rinvio a giudizio (artt. 416 e 417 c.p.p.) o con la richiesta di giudizio immediato (artt. 453 e 454 c.p.p.), tutti atti che rientrano nelle attribuzioni del pubblico ministero e devono essere presentati al giudice per le indagini preliminari.

Procedimenti speciali

Nel processo minorile non sono previsti gli istituti dell’applicazione della pena su richiesta delle parti e il procedimento per decreto. E’ consentito accedere al giudizio abbreviato.
Il giudizio direttissimo è percorribile solo se è possibile effettuare gli accertamenti sulla personalità del minore ex art. 9 del D.P.R. n. 448/1988 e se è possibile garantire l’assistenza ex art. 12 del D.P.R. 448/1988.
Il pubblico ministero non può procedere al giudizio direttissimo o richiedere il giudizio immediato nei casi in cui ciò pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore.

Udienza preliminare 

Fermo quanto previsto dagli articoli 420-bis e 420-ter del codice di procedura penale, il giudice può disporre l’accompagnamento coattivo dell’imputato non comparso.
Il giudice, sentite le parti, può disporre l’allontanamento del minorenne, nel suo esclusivo interesse, durante l’assunzione di dichiarazioni e la discussione in ordine a fatti e circostanze inerenti alla sua personalità.
Dell’udienza è dato avviso alla persona offesa, ai servizi minorili che hanno svolto attività per il minorenne e all’esercente la responsabilità dei genitori. In qualunque momento il giudice può disporre l’allontanamento dell’esercente la responsabilità dei genitori quando sussistono inderogabili esigenze processuali.

La persona offesa, che non può costituirsi parte civile nel procedimento minorile, partecipa all’udienza preliminare ai fini di quanto previsto dall’articolo 90 del codice di procedura penale. Il minorenne, quando è presente, è sentito dal giudice.
Prima dell’inizio della discussione, il giudice chiede all’imputato se consente alla definizione del processo in quella stessa fase, salvo che il consenso sia stato validamente prestato in precedenza. Se il consenso è prestato o se il consenso non è prestato ma siamo nell’ipotesi in cu il giudice può pronunciare sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità, il giudice, al termine della discussione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall’articolo 425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale.

Il giudice, se vi è richiesta del pubblico ministero, pronuncia sentenza di condanna quando ritiene applicabile una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva. In tale caso la pena può’ essere diminuita fino alla metà rispetto al minimo edittale. Contro la sentenza di condanna e avverso le sentenze di non luogo a procedere con le quali è stata comunque presupposta la responsabilità dell’imputato l’imputato e l’avvocato penalista di fiducia munito di procura speciale possono proporre opposizione.

La sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l’ordinanza che la dichiara inammissibile. L’esecuzione della sentenza di condanna pronunciata a carico di più minorenni imputati dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente all’opposizione non sia definito con pronuncia irrevocabile. In caso di urgente necessità, il giudice, con separato decreto, può adottare provvedimenti civili temporanei a protezione del minorenne. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e cessano di avere effetto entro trenta giorni dalla loro emissione.

Udienza dibattimentale 

L’udienza dibattimentale davanti al tribunale per i minorenni è tenuta a porte chiuse, ma l’imputato che abbia compiuto gli anni sedici può chiedere che l’udienza sia pubblica. La richiesta viene esaminata dal Collegio.
L’esame dell’imputato è condotto dal presidente. I giudici, il pubblico ministero e l’avvocato penalista di fiducia possono proporre al Presidente domande o contestazioni da rivolgere all’imputato. Si applicano le disposizioni dell’udienza preliminare in quanto compatibili. Il giudice anche qui ha la possibilità di adottare provvedimenti civili temporanei a protezione del minorenne.

Formule di proscioglimento 

Si applicano quando il minorenne autore di reato non è imputabile oppure lo Stato non ha interesse a perseguirlo in quanto il suo comportamento non è significativo di una scelta strutturata in senso trasgressivo e il processo non può perseguire finalità educative.

Non luogo a procedere per non imputabilità per i soggetti minori di quattordici anni

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni in quanto, al di sotto di tale età, un soggetto non può essere considerato capace d’intendere e di volere.
Pertanto, in ogni stato e grado del procedimento il giudice, quando accerta che l’imputato è minore degli anni quattordici, pronuncia, anche d’ufficio, sentenza di non luogo a procedere trattandosi di persona non imputabile.
Quando vi è incertezza sulla minore età dell’imputato è previsto che il giudice possa disporre, anche d’ufficio, una perizia. Quando anche dopo la perizia permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto.
Nei confronti dei soggetti non imputabili che hanno posto in essere fatti previsti dalla legge come delitto e che risultino “pericolosi”, tenuto conto della gravità del fatto, il giudice può disporre una misura di sicurezza.

Non luogo a procedere per non imputabilità per incapacità di intendere e di volere, immaturità

E’ imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto anni, se aveva capacità d’intendere e di volere, ma la pena è diminuita.
La “capacità di intendere e di volere” in un minorenne non è mai presunta ma deve essere sempre dimostrata. La valutazione concerne l’accertamento della capacità del minorenne, al momento della commissione del fatto, di rendersi conto del significato antisociale del reato compiuto e di valutarne le conseguenze.

Non luogo a procedere per irrilevanza del fatto

Durante le indagini preliminari il pubblico ministero può chiedere al giudice sentenza di “non luogo a procedere per irrilevanza del fatto” quando esistono tre condizioni: il fatto di reato è tenue, il comportamento del minorenne è occasionale, l’ulteriore corso del procedimento pregiudicherebbe le esigenze educative del minorenne.
In presenta di tali condizioni, nell’udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice pronuncia di ufficio sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto.

la Corte Costituzionale, con sentenza n.149 del 5 – 9 maggio 2003 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 27, comma 4, del D.P.R. 448/1988, nella parte in cui prevede che la sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto possa essere pronunciata solo nell’udienza preliminare, nel giudizio immediato e nel giudizio di

Sanzioni sostitutive 

Quando il giudice ritiene di dover applicare ad un minorenne una pena detentiva non superiore a due anni, può sostituirla con la sanzione della semidetenzione o della libertà controllata, tenuto conto della personalità e delle esigenze di lavoro o di studio del minorenne, nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali.

Il magistrato di sorveglianza del luogo di abituale dimora del condannato provvede in ordine all’esecuzione della sanzione, tenendo conto anche delle esigenze educative del minorenne. Pertanto, ricevuta comunicazione della sanzione, convoca entro 3 giorni il minorenne, l’esercente la responsabilità genitoriale, l’eventuale affidatario e i servizi della giustizia minorile (art. 30 del D.P.R. 448/1988).

rettissimo.

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