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Decreto Penale di Condanna

DECRETO PENALE DI CONDANNA

Il procedimento per decreto appartiene al novero dei riti speciali: è previsto per reati di natura bagatellare, punibili con una sanzione pecuniaria e la cui sostanziale semplicità di accertamento richiede un’attività investigativa fortemente riduttiva.

Si tratta di un rito premiale e deflativo sia dell’udienza preliminare, sia (eventualmente) del dibattimento, ed è predisposto in caso di reati perseguibili d’ufficio ed a querela. Il procedimento per decreto prevede che il pubblico ministero, se ritiene applicabile soltanto una pena pecuniaria anche se sostitutiva di una pena detentiva, presenti al giudice per le indagini preliminari una richiesta motivata di decreto penale di condanna, indicando la misura della pena da applicare.

Occorre sottolineare che, in seguito ad una riforma intervenuta nel 2017 è stato aggiunto un nuovo comma all’articolo 459 c.p.p., relativo all’applicazione di una pena pecuniaria al posto di una detentiva: “Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l’ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l’imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell’ammontare di cui al periodo precedente il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell’imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma di euro 75 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non può superare di tre volte tale ammontare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l’articolo 133-ter del codice penale“.

La riferita premialità del rito è costituita dalla possibilità per il pubblico ministero di chiedere l’applicazione di una pena diminuita sino alla metà del minimo edittale. La richiesta del pubblico ministero deve essere prodotta entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro degli indagati.

Il decreto penale di condanna è emesso senza contraddittorio e non è preceduto dal deposito degli atti a favore della difesa ai sensi dell’art. 415 bis c.p.p.

Pur non potendosi escludere l’esercizio del diritto di difesa prima dell’emissione del decreto di condanna, la garanzia e la tutela per l’imputato sono costituite dalla possibilità di presentare opposizione nel termine perentorio di quindici giorni dalla notificazione. In questo arco di tempo le parti ed l’avvocato penalista di fiducia possono prendere visione ed estrarre copia del fascicolo delle indagini.

Con l’atto di opposizione l’imputato può contestualmente richiedere il giudizio immediato, abbreviato o l’applicazione della pena su richiesta delle parti (il c.d. patteggiamento). Sempre con l’atto di opposizione l’imputato ha anche facoltà di richiedere la messa alla prova.

In caso di mancata opposizione o di inammissibilità della medesima, il decreto di penale di condanna diventa esecutivo. In caso contrario il giudice lo revoca e si procede con il rito richiesto.

Il decreto penale di condanna ha in sé un effetto premiale per l’imputato, in quanto non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali né l’applicazione di pene accessorie e non ha efficacia di giudicato dei processi civili e amministrativi.

E ancora, nell’ipotesi in cui l’imputato non commetta un altro reato della stessa indole nel termine di cinque anni, in caso di delitto, e nel termine di due anni, nel caso di contravvenzione, il reato si estingue.

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