I PROCEDIMENTI SPECIALI
Il libro VI del codice di procedura penale disciplina i procedimenti c.d. speciali che vengono così chiamati perché si differenziano dal procedimento penale ordinario. Quest’ultimo infatti si snoda lungo una linea composta da tre segmenti principali (indagini preliminari, udienza preliminare e giudizio). Il procedimento speciale, invece, si caratterizza per l’assenza di almeno uno di questi momenti processuali, risultando così più semplificato.
Il libro VI del nostro codice prevede sei tipi di procedimento speciale: segnatamente il giudizio abbreviato, l’applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento), il giudizio direttissimo, il giudizio immediato, il procedimento per decreto e la sospensione del processo con messa alla prova.
Tuttavia l’elenco non risulta esaustivo se si ritiene che la qualifica di “speciale” sia attribuibile a quei tipi di procedimento la cui caratteristica risiede nell’essere privi di una fase o sotto-fase presente, invece, nel procedimento ordinario.
Pertanto meritano di essere classificati “speciali” anche alcuni procedimenti non disciplinati nel libro VI del codice e, precisamente, il procedimento di oblazione che consente una chiusura anticipata della vicenda processuale, evitando la fase dibattimentale con contestuale degradazione dell’illecito penale in illecito amministrativo; l’estinzione del reato per condotte riparatorie, il giudizio immediato richiesto dall’imputato, che consente di anticipare il dibattimento saltando l’udienza preliminare.
Anche il procedimento davanti al giudice monocratico, per i reati indicati nell’art. 550 c.p.p., costituisce, a suo modo, un caso di specialità per il fatto di essere privo dell’udienza preliminare. Discorso analogo vale per il procedimento penale davanti al giudice di pace, disciplinato dal d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 con regole specialissime, condizionate dall’impronta tendenzialmente conciliativa e solo residualmente repressiva che caratterizza questo tipo di giurisdizione.

