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Perdono Giudiziale

PERDONO GIUDIZIALE (Art. 167 Codice Penale)

Questo istituto giuridico rappresenta una significativa opportunità nel sistema di giustizia minorile italiana, offrendo una “seconda chance” per i minorenni che hanno commesso reati di minore gravità. Il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale e valutando attentamente la serietà del fatto contestato e la “capacità a delinquere” del giovane (ovvero la sua inclinazione a commettere ulteriori illeciti), può decidere di non disporre il rinvio a giudizio, evitando così la formale apertura del processo penale a suo carico. Alternativamente, qualora il processo sia già in corso, il giudice può astenersi dal pronunciare una sentenza di condanna.

La decisione di concedere il perdono giudiziale è subordinata alla prognosi favorevole che il minorenne si asterrà dal commettere ulteriori reati in futuro, dimostrando un effettivo ravvedimento e una resipiscenza rispetto alla condotta pregressa.

L’articolo 167 del Codice Penale stabilisce che il perdono giudiziale può essere concesso una sola volta e unicamente per reati che prevedono una pena detentiva massima non superiore a due anni o una pena pecuniaria non superiore all’equivalente in euro di 3 milioni di lire. Ai fini dell’applicazione di tale limite pecuniario, si fa riferimento all’importo originario previsto dalla norma, che era di lire 3.000.000. In sede di conversione all’euro, tale cifra non è stata oggetto di una specifica rivalutazione per questo istituto, ma si considera il valore nominale originario come un parametro di riferimento per la valutazione della non gravità del reato sotto il profilo economico. È fondamentale ricordare che, nel calcolo della pena edittale, si deve tener conto della diminuente di pena obbligatoria prevista per la minore età (articolo 98 del Codice Penale), il che significa che il reato contestato deve avere una pena base che, una volta diminuita, rientri nei limiti stabiliti per la concessione del perdono.

Il perdono giudiziale mira a favorire il recupero e il reinserimento sociale del minorenne, evitando gli effetti potenzialmente stigmatizzanti di un processo o di una condanna per reati di lieve entità, laddove si ritenga che un intervento penale formale non sia necessario per dissuadere il giovane da future condotte illecite.

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