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Cassazione

RICORSO PER CASSAZIONE

AVVOCATO PENALISTA BERGAMO PATROCINANTE IN CASSAZIONE 

Il ricorso per Cassazione è garantito dal principio di indefettibilità.

Esso permette l’esperibilità di tale mezzo per tutte le sentenze relative ad una limitazione della libertà personale. Si dice anche che la Cassazione abbia un compito nomofilattico, ovvero di esatta osservanza e uniforme interpretazione della legge.

Le sentenze della Cassazione, infatti, sono di fondamentale importanza per la giurisprudenza, in quanto segnano l’orientamento prevalente e autorevole poi tendenzialmente seguito anche dai giudici di grado inferiore.

Si può ricorrere in Cassazione solo per determinati vizi espressi dalla legge, si parla pertanto di un giudizio di legittimità della statuizione del giudice inferiore, sia sostanziale che processuale. Ne consegue che non è compito della Cassazione effettuare un nuovo giudizio nel merito, in quanto ciò spetta solamente ai giudici di primo grado e di appello.

Vi sono determinati provvedimenti ricorribili in Cassazione. Sono sicuramente tra questi le sentenza di appello e quelle di primo grado inappellabili (es. sentenza predibattimentale o di non luogo a procedere).

Per quanto concerne le altre pronunce, esse sono previste sia dal codice che dalla giurisprudenza, come ad esempio il decreto di archiviazione o i provvedimenti concernenti la libertà personale.

Si ricorda che il decreto penale è ricorribile dal PM ma non dall’imputato, che però può opporsi ad esso.

I motivi per cui ricorrere in Cassazione sono tipici e sono i seguenti:

  • Potestà riservate ad altri poteri dello Stato esercitate dal Giudice
  • Violazione della legge penale (es. errata qualificazione giuridica)
  • Violazione di norme processuali
  • Mancata assunzione di prova decisiva
  • Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione

Un esempio di vizio di motivazione è il “travisamento della prova”, sussistente in tutti i casi in cui il giudice emette un provvedimento introducendo informazioni non esistenti nel processo, ma rilevanti o quando omette di valutare una prova decisiva per la decisione.

In quanto tassativi, tali motivi di ricorso sono gli unici ammessi, mentre sono inammissibili motivi diversi.

In Cassazione non è possibile sollevare eccezioni mai formulate nel grado precedente, per via della natura di riesame di tale impugnazione.

Le uniche censure che possono essere mosse per la prima volta in tale sede, invece, sono le nullità assolute, insanabili, le questioni relative all’incompetenza per materia o comunque tutte le questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

I soggetti legittimati a ricorrere sono: imputato, pubblico ministero, civilmente obbligato per la pena pecuniaria, parte civile e responsabile civile.

Le parti private possono ricorrere in Cassazione solo per il tramite di un avvocato penalista di fiducia iscritto all’Albo dei Cassazionisti.

Per quanto concerne la procedura, essa ha avvio con l’arrivo in Cassazione dell’impugnazione, del provvedimento impugnato e degli atti del procedimento in esame.

Il Presidente della Corte procede quindi ad una sezione la trattazione della causa, che è assegnata alle Sezioni Unite solo in caso di questioni di particolare importanza o in caso di necessità di dirimere eventuali contrasti giurisprudenziali.

Il procedimento può essere di 4 tipi:

  • De plano: consiste in una decisione presa in camera di consiglio senza alcun contraddittorio.
  • In camera di consiglio non partecipato: il contraddittorio è meramente cartolare, in quanto ai fini della decisione non è richiesta la presenza delle parti
  • In camera di consiglio partecipato: l’udienza prevede la necessaria partecipazione delle parti in contraddittorio orale e non solo cartolare.
  • In pubblica udienza: l’udienza avviene appunto in pubblico. È una modalità utilizzata soprattutto per le sentenze emesse in sede di dibattimento o di giudizio abbreviato.

SENTENZA

La Corte di Cassazione, in camera di consiglio, al termine dell’udienza emette una sentenza. In caso di contrasto giurisprudenziale, la Corte può decidere di rimettere la decisione alle Sezioni Unite, così come quando ritenga di non uniformarsi a un principio di diritto già sancito dalle Sezioni Unite medesime. Tale pratica preserva la funziona nomofilattica della Corte, evitando che sentenze di sezioni semplici possano risultare contrastanti con l’orientamento prevalente delle Sezioni Unite.

Di norma, al termine dell’udienza la decisione è espressa oralmente e pubblicamente tramite la lettura del dispositivo.

Le motivazioni devono essere depositate entro 30 giorni.

La sentenza può essere di: inammissibilità, rigetto, rettifica di errori, annullamento con o senza rinvio.

Inammissibilità

L’inammissibilità è prevista in caso di inosservanza di norme di rito o di mancanza di presupposti per l’impugnazione.

Le ipotesi di inammissibilità più ricorrenti sono:

  • Decadenza del termine per impugnare
  • Difetto di legittimazione ad impugnare
  • Non ricorribilità del provvedimento
  • Rinuncia al ricorso
  • Manifesta infondatezza dei motivi di ricorso
  • Mancanza dei motivi di diritto (anche se presenti i motivi di fatto)
  • Assenza di autosufficienza del ricorso (es. mancano gli atti da cui dipenderebbe il travisamento di una prova).

Se l’inammissibilità è pronunciata in sede dibattimentale è emessa sentenza, negli altri casi ordinanza.

Rigetto

Il ricorso è di norma rigettato in casi di sua infondatezza e i motivi di gravame non sono accolti per questioni giuridiche.

È previsto il pagamento delle spese processuali come sanzione per le parti private che abbiano invano azionato il giudizio per Cassazione, oltre all’irrogazione di una sanzione pecuniaria, obbligatoria in caso di inammissibilità e facoltativa in caso di rigetto, come deterrente per ricorsi con finalità meramente dilatorie.

Rettifica di errori della sentenza impugnata

La rettifica di errori ha come scopo quello di conservare la pronuncia viziata da errore al fine di evitare eventuali rinvii del processo ad altri giudici, perseguendo pertanto profili di economia processuale. È un rimedio esperibile in tutti i casi in cui la Corte di Cassazione possa, per il tramite della sua attività, ovviare a errori di diritto, insufficienze motivazionali o cadute di attenzione da parte del giudice a quo, preservando pertanto la sostanza del provvedimento di quest’ultimo ed andando invece ad emendarlo dagli errori.

Tipici esempi di errori in tal senso sono: errori di denominazione o di conteggio della pena o di indicazione di testi normativi.

Nel caso in cui, in seguito alla pronuncia impugnata, sopravvenga una normativa più favorevole all’imputato, la decisione va immediatamente modificata tramite rettifica, salvo la necessità di nuovi accertamenti, che sono, eventualmente, di competenza del giudice del rinvio.

Annullamento senza rinvio

L’annullamento senza rinvio corrisponde alla cassazione della sentenza, totale o parziale, che definisce il processo.

Il rinvio non è contemplato perché, in tale sede, sarebbe inutile, avendo la Corte stessa esaurito la materia del contendere o essendo comunque competente per gli ulteriori adempimenti necessari, che senza dubbio rientreranno nella sua cognizione di mera legittimità.

Tipici esempi di annullamento senza rinvio sono: inesistenza dell’azione penale, inesistenza dei poteri del giudice in materia, se il reato è estinto o il fatto non è previsto come reato o se il giudice ordinario difetti di giurisdizione.

In casi espressamente previsti dalla legge, la Corte di Cassazione ha la possibilità di ricorrere anche a poteri rescissori, ovvero sostitutivi del provvedimento impugnato:

  • se la Corte sostiene di decidere senza ulteriori accertamenti
  • se la Corte ridetermina la pena in base alle considerazioni del giudice di merito o ritiene di dover adottare direttamente i provvedimenti necessari
  • quando in generale ritiene il rinvio superfluo

In caso di annullamento parziale, occorre sottolineare che la pronuncia riguarda solo i capi su cui la Corte si esprime, annullandoli, mentre per i restanti capi la pronuncia del giudice del rinvio è da considerarsi definitiva, con efficacia di cosa giudicata.

 

Annullamento con rinvio

L’annullamento con rinvio è un’ipotesi residuale, in quanto si verifica in tutti i casi in cui le precedenti ipotesi non siano configurabili.

Un tipico esempio di annullamento con rinvio è rappresentato dalla cassazione della sentenza impugnata per difetto di motivazione o il rilievo di una nullità assoluta che produca il regresso del processo al giudice in cui tale nullità ha avuto luogo.

Nelle ipotesi di annullamento parziale la Corte è obbligata ad indicare esplicitamente quali parti della sentenza impugnata siano investite dall’annullamento e quali invece siano divenute irrevocabili.

La Corte di Cassazione, inoltre, in caso di annullamento della sentenza di appello, deve dichiarare cessata l’eventuale misura cautelare in essere.

Vi sono due profili di cui tener conto in sede di giudizio di rinvio: l’individuazione del giudice a cui rimettere la decisione e il procedimento in sede di rinvio.

Per quanto concerne il primo profilo, il giudice competente sarà sempre il G.I.P., il G.U.P., il giudice dibattimentale di primo o secondo grado e comunque mai lo stesso giudice che fisicamente ha emesso il provvedimento impugnato.

Per quanto concerne, invece, il secondo profilo, non possono rilevarsi nullità che si sono verificate in giudizi precedenti.

Le questioni di diritto risolte dalla Corte di Cassazione sono vincolanti sia per le parti che per il giudice del rinvio, così come le questioni relative alla competenza.

Anche in sede di giudizio di rinvio, opera il divieto di reformatio in peius e la pronuncia del giudice del rinvio è sempre soggetta ai mezzi di impugnazione dell’appello e della Cassazione (con l’esclusione dell’effetto del giudicato parziale e dell’affermazione dei principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione).

Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto

La pronuncia della Corte non è impugnabile, essendo la Cassazione l’ultimo rimedio impugnativo possibile. Tuttavia è data la possibilità alla Corte di porre rimedi agli errori materiali o di fatto dei suoi stessi provvedimenti, per il tramite del ricorso del Procuratore generale o del condannato.

Gli errori, sia di fatto che di diritto, sono rilevabili d’ufficio dalla Corte medesima.

Si tratta di un rimedio esperibile solo in caso di condanna ed anche in caso di annullamento con rinvio relativo alla determinazione della pena, in quanto, in tal caso, risulta acclarata la responsabilità penale dell’imputato.

L’errore di fatto consiste in una svista materiale, cioè una disattenzione che non ha permesso di valutare un motivo di ricorso decisivo al fine della decisione.

Il ricorso non ha efficacia sospensiva del provvedimento della Corte e va proposto entro 180 giorni dal deposito del ricorso medesimo.

La Corte dichiara inammissibile l’istanza nel caso in cui essa sia presentata fuori termine o risulti infondata, in caso contrario apre la discussione in camera di consiglio.

Nel caso in cui l’istanza sia accolta, la Cassazione sarà tenuta ad adottare i provvedimenti necessari a correggere l’errore.

Per quanto concerne la decisione, la Corte può provvedere con una pronuncia immediata sul merito o con la fissazione di un’udienza a tal fine in seguito.

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