GIUDIZIO DIRETTISSIMO
Il tratto essenziale della specialità del giudizio direttissimo è riconducibile alla sua natura acceleratoria, deflativa dell’udienza preliminare, con una fase delle indagini preliminari circoscritta o contratta ed un dibattimento rapido ed agile. Si tratta di un rito non premiale.
Il rito direttissimo è disciplinato nel giudizio davanti al Tribunale in composizione monocratica.
La caratteristica del giudizio direttissimo, come anticipato, è l’assenza di udienza preliminare, che permette di far confluire il processo direttamente verso il dibattimento.
Tale scelta è operata unicamente dal pubblico ministero, in presenza di determinati presupposti.
Il presupposto del giudizio direttissimo è l’evidenza originaria della prova.
L’ipotesi “tradizionale” del rito infatti è quella che si verifica nei confronti del soggetto arrestato nella flagranza di reato, condizione che non richiede indagini investigative riguardo al fatto-reato. Dopo aver valutato la situazione probatoria, il pubblico ministero può decidere nell’arco delle quarantotto ore dall’arresto, se chiedere la convalida al giudice per le indagini preliminari, oppure chiedere al giudice del dibattimento la convalida ed il contestuale giudizio (direttissimo) con la conseguenza che a seguito dell’intervenuta convalida si procede immediatamente al giudizio direttissimo.
In caso di mancata convalida, ovvero di convalida senza misura cautelare e di mancato accordo, il giudice restituirà gli atti al pubblico ministero (nella fase delle indagini preliminari).
Qualora l’arresto sia convalidato, il pubblico ministero dovrà procedere a giudizio direttissimo presentato l’imputato in udienza entro il trentesimo giorno dall’arresto.
In altre parole, l’arresto in flagranza convalidato conduce al rito direttissimo nel termine delle quarantotto ore dalla richiesta del pubblico ministero ovvero entro il trentesimo giorno dall’arresto.
Un’ulteriore e diversa ipotesi di diritto direttissimo è legata alla confessione da parte dell’imputato resa nel corso dell’interrogatorio.
In questa ipotesi che si snoda dalla fase delle indagini preliminari, l’imputato libero sarà citato a comparire ad un’udienza che dovrà tenersi entro trenta giorni dall’iscrizione del nome nel registro degli indagati.
Un’ulteriore specifica ipotesi del rito de quo è prevista nell’ipotesi di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare del soggetto colto in flagranza dei delitti di cui all’art. 282 bis, co. 6 c.p.p., sussistendo il pericolo di reiterazione delle condotte criminose con grave ed attuale pericolo per la vita o l’integrità fisica o psichica della persona offesa. In tal caso la polizia giudiziaria su disposizione del pubblico ministero può provvedere alla citazione dell’imputato per il giudizio direttissimo e la contestuale convalida dell’arresto nelle successive quarantottore, salvo il grave pregiudizio per le indagini.
In base allo stato di libertà dell’imputato si prospettano le seguenti ipotesi:
- Imputato libero: il pubblico ministero notifica allo stesso il decreto di citazione a giudizio, che, in quanto valevole ai fini della contestazione dell’accusa, permette di celebrare il processo in assenza dell’imputato
- Imputato ristretto: viene condotto in udienza e presentato dinnanzi al giudice dibattimentale, ove il pubblico ministero esercita l’azione penale.
Nonostante la celerità del rito, le garanzie difensive rimangono intatte. È infatti permesso all’avvocato penalista di fiducia di prendere visione degli atti delle indagini preliminari, nonché di chiedere un termine per predisporre l’efficace difesa del proprio assistito.
Per lo svolgimento del rito si osservano le regole dettate per il dibattimento: tutte le parti, in ragione dei tempi ristretti del rito, hanno facoltà di presentare i rispettivi testi direttamente in udienza, senza necessità di autorizzazione del giudice. Il dibattimento segue poi la forma ordinaria.
Il giudice rileva eventuali assenze di presupposti per il giudizio direttissimo e nel caso rimette gli atti al pubblico ministero.
Naturalmente l’eliminazione dell’udienza preliminare potrebbe pregiudicare l’accesso dell’imputato ai riti premiali. Si prevede così che la difesa possa chiedere il giudizio abbreviato. In tal caso il Giudice, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento, dispone che il giudizio (dibattimentale) prosegua secondo le disposizioni che regolano il diritto abbreviato.
Quanto al patteggiamento l’art. 446, co. 1, primo periodo, c.p.p., prevede che la relativa domanda può essere formulata fino all’apertura del dibattimento.
Fino all’apertura del dibattimento di primo grado l’imputato può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova.
Il giudizio direttissimo si conclude con una sentenza di condanna o di proscioglimento, e, in caso di conversione del rito in giudizio abbreviato o patteggiamento è limitatamente appellabile, in conseguenza delle disposizioni premiali di tali riti. In caso di dibattimento, invece, non sono previste limitazioni all’appello.

