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L’ Udienza Preliminare

L’UDIENZA PRELIMINARE

Il pubblico ministero, posto di fronte alla già illustrata alternativa che lo attende alla conclusione delle indagini preliminari, quando non avanza richiesta di archiviazione, deve formulare l’imputazione con la richiesta di rinvio a giudizio.

La richiesta di invio a giudizio costituisce l’atto introduttivo dell’udienza preliminare segnando il confine tra procedimento e processo. Posta tra indagini e giudizio, quest’udienza ha la finalità di evitare dibattimenti iniqui per l’imputato ed inutili per l’ordinamento. Per tale ragione infatti viene anche definita “udienza filtro”, dal momento che consente una deflazione del dibattimento attraverso il proscioglimento in udienza preliminare o l’eventuale celebrazione dei riti speciali del patteggiamento e del giudizio abbreviato.

L’imputato, infatti, soppesati gli elementi di accusa, potrà scegliere se accedere ad un rito premiale che si svolga nell’udienza preliminare: il giudizio abbreviato, il patteggiamento o la sospensione del procedimento con messa alla prova.

Inoltre l’imputato può, prima dell’udienza preliminare, richiedere giudizio immediato, rinunciando alla stessa.

Il giudice dell’udienza preliminare (d’ora in avanti G.U.P.), seppur appartenente alla sezione dei giudici per le indagini preliminari, deve per legge essere impersonato da un magistrato diverso da quello che abbia già conosciuto gli atti delle indagini ed opera un controllo sul corretto esercizio dell’azione penale, filtrando le imputazioni da un impianto accusatorio sufficientemente robusto per giustificare il dibattimento.

La richiesta di rinvio a giudizio deve contenere le generalità dell’imputato e della persona offesa, l’imputazione, l’indicazione delle fonti di prova, la domanda al giudice di emissione del decreto che dispone il giudizio, la data e la sottoscrizione del P.M.

L’udienza preliminare si svolge nel contraddittorio delle parti ed in camera di consiglio e con la partecipazione del P.M., dell’avvocato penalista dell’imputato, mentre imputato e persona offesa hanno facoltà di non presentarsi.

Il G.U.P. si occupa innanzitutto di controllare la regolare costituzione delle parti, la correttezza degli avvisi, la regolarità delle notifiche e di sollevare eventuali nullità riscontrate.

In seguito a ciò, il Giudice dichiara aperta la discussione e in tale circostanza il Pubblico Ministero espone in sintesi le risultanze delle indagini e le motivazioni a fondamento delle accuse mosse.

Nel caso in cui il giudice ritenga di non poter definire l’udienza allo stato degli atti, può acquisire ulteriori fonti di prova, disponendo attività integrativa di indagine in caso di incompletezza delle indagini preliminari o attività di integrazione probatoria, se ritiene decisivo escutere un testimone, un consulente tecnico, disporre l’interrogatorio di un imputato o l’espletamento di una perizia.

In seguito alle conclusioni delle parti, il G.U.P. ha facoltà di emettere:

sentenza di non luogo a procedere se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa, indicandone la causa nel dispositivo (art. 425 c.p.p.). L’ampia dizione di quest’ultima parte di testo può ricomprendere oggi anche la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Tale sentenza, avendo carattere conclusivo, è necessariamente impugnabile da chi vi abbia interesse, ossia PM, avvocato penalista dell’imputato e persona offesa.

decreto che dispone il giudizio quando l’accusa passa indenne il vaglio dell’udienza preliminare. Il provvedimento dispiega due funzioni, vale a dire la cristallizzazione dell’accusa (eventualmente ridefinita rispetto alle regole ex art. 423 c.p.p.) e la vocatio in iudicium (è lo stesso giudice dell’udienza preliminare a fissare l’agenda del giudice dibattimentale, su sua indicazione) effettivamente vi siano elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio. Tale decreto non è motivato, perché, se lo fosse, equivarrebbe ad un giudizio sulla responsabilità dell’imputato, che invece ha la sua sede naturale in dibattimento.

Dopo l’emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contradditorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Le parti infatti possono concordare l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all’attività di investigazione difensiva. Si tratta di individuare e separare il materiale che può essere conosciuto dal giudice dibattimentale da quello che, in quanto esito delle indagini di parte, deve restare fuori dal circuito processuale. Si tratta di un adempimento funzionale al c.d. “doppio fascicolo”, che rappresenta la trasposizione materiale del principio di separazione delle fasi caratterizzante l’intera struttura del modello processuale adottato dal nostro legislatore.

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