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Giudizio direttissimo

GIUDIZIO DIRETTISSIMO

Il giudizio direttissimo è un procedimento speciale, azionato dal Pubblico Ministero, che conclude subito le indagini preliminari, anticipando il processo senza passare per l’udienza preliminare.
Tale giudizio ha come presupposto una particolare originaria situazione di evidenza della prova; l’evidenza si estrinseca nell’avvenuto arresto in flagranza o nell’eventuale confessione resa dall’indagato al P.M. nel corso dell’interrogatorio.
In caso di arresto in flagranza di reato, l’arrestato o anche un suo prossimo congiunto (genitori, fratelli e sorelle, moglie e marito, compagna e compagno), hanno la possibilità di nominare un Avvocato penalista di fiducia. L’esigenza di nominare un Avvocato penalista di fiducia, in caso di arresto in flagranza, è dettata dalla necessità di individuare e valutare tutti gli strumenti di diritto utili ad ottenere il miglior risultato già nel processo per direttissima.
Si procede al rito direttissimo:
– se l’imputato è stato arrestato in flagranza di reato;
– se ha reso una confessione;
– in caso di imputato allontanato d’urgenza dalla casa familiare;
– per i reati concernenti armi ed esplosivi, per taluni reati inerenti a violenze commesse in occasione di competizioni sportive (indipendentemente dall’arresto in flagranza o dalla confessione) o in caso di trasgressione all’ordine di espulsione i allontanamento da parte dello straniero (anche fuori dai casi di flagranza).
Il meccanismo processuale di attivazione del giudizio direttissimo è modellato a seconda della situazione soggettiva dell’imputato.
In caso di arresto in flagranza, il Pubblico Ministero può scegliere di avvalersi dell’udienza di convalida per ottenere il contestuale giudizio di merito sull’imputazione. In tal caso le due attività (convalida e giudizio) vengono concentrate davanti al Giudice del dibattimento e deve rispettarsi il termine di 48 ore dall’arresto per la convalida.
Nei casi di giudizio direttissimo senza convalida dell’arresto, il Giudice restituisce gli atti al Pubblico Ministero.
Le modalità di svolgimento del processo dipendono dallo status libertatis dell’imputato:
– se è libero, il P.M. deve notificargli il decreto di citazione a giudizio
– se è detenuto, l’imputato deve essere condotto all’udienza e presentato direttamente davanti al Giudice dibattimentale dove il P.M. eserciterà l’azione penale.
Il Pubblico Ministero quindi forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette alla cancelleria del Giudice competente. Se il Giudice ritiene l’insussistenza delle condizioni per richiedere il rito direttissimo, rimette gli atti al P.M. con ordinanza.
All’udienza il Giudice avvisa l’imputato della possibilità di richiedere riti alternativi quali il rito abbreviato o il patteggiamento.
La decisione del Giudice si conclude con una sentenza di proscioglimento o di condanna, in conformità del rito ordinario.
Nell’ipotesi però in cui il rito sia stato convertito in un giudizio abbreviato o in patteggiamento la sentenza è solo limitatamente appellabile, in virtù delle misure premiali conseguite in tali riti. Nell’epilogo tipico del giudizio direttissimo invece, mancando le previsioni premiali, mancano anche le limitazioni all’appello.

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