AVVISO DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI
L’avviso di conclusione delle indagini preliminari è lo strumento tramite il quale l’indagato viene informato del fatto che esiste un procedimento penale a suo carico, che le indagini sono concluse e che può prendere visione di tutti gli elementi di prova raccolti nei suoi confronti.
Risulta pertanto determinante avvalersi di un valido avvocato penalista sin dalle fasi iniziali del procedimento penale.
L’articolo 415 bis c.p.p., infatti, prevede l’obbligo per il Pubblico Ministero, al termine delle indagini preliminari e prima di esercitare l’azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio o con la citazione diretta, di notificare all’indagato e al difensore un avviso contenente l’enunciazione del fatto per cui si procede, le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del reato commesso; nonché l’informazione che gli atti delle indagini sono depositati presso la segreteria del P.M.
Una pronta difesa infatti permette all’avvocato nominato di fiducia di valutare tutti gli strumenti di diritto utili a raggiungere ed ottenere il miglior risultato.
In questa fase processuale, a seguito della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, l’indagato, per mezzo del proprio avvocato penalista avrà la facoltà di:
– prendere visione ed estrarre copia degli atti;
– chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio;
– presentare memorie e documentazione;
– chiedere al Pubblico Ministero lo svolgimento di ulteriori indagini.
L’Avvocato penalista Boccia, in tale fase processuale, garantisce un’adeguata possibilità di difesa all’indagato e l’esercizio del suo diritto alla prova ed alla difesa, prima che il Pubblico Ministero si determini ad esercitare l’azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio ed eventualmente al fine di convincerlo a richiedere l’archiviazione.
In conclusione, l’articolo 415 bis c.p.p. mira a garantire il contraddittorio fra le parti, fino a quel momento circoscritto o addirittura mancante.

