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Diffamazione – Reati contro l’onore

Avvocato penalista – DIFFAMAZIONE

L’Avvocato penalista Boccia, dotato di una struttura organizzata ed efficiente, difende personalmente e in tutte le fasi processuali, i propri assistiti coinvolti in un procedimento penale per il reato di diffamazione; siano loro imputati o persone offese che intendono costituirsi parte civile.

L’art. 595 c.p. disciplina la condotta di chi offende e scredita l’altrui reputazione comunicando con più persone. Per la configurazione del reato è necessario che la persona destinataria dell’offesa non sia presente, configurandosi, altrimenti, il reato di ingiuria (depenalizzato).

Il bene tutelato dalla norma è rappresentato dalla reputazione che è da intendersi non come la considerazione che ciascuno ha di sé o con l’amor proprio, ma con il senso della dignità personale così come percepita dal contesto sociale in cui si vive. Il reato di diffamazione si consuma attraverso la comunicazione ad almeno due persone di parole lesive della reputazione della persona offesa. Si tratta di un reato di evento che si realizza nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono le espressioni diffamatorie.

Per quanto concerne l’elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, inteso come astratta idoneità della condotta a risultare offensiva, al di là dell’avvenuta offesa nel concreto o meno. Basti pensare che sono sufficienti ad integrare il reato di diffamazione persino“ subdole allusioni, con espressioni sottintese o suggestionanti o mediante l’adozione del condizionale o di formule di uguale risultato” (Cass. Pen., sez. V, sent. n. 10512/1981). Infatti, secondo l’orientamento della Corte di Cassazione non solo le espressioni non vere e non obiettive ma anche “quelle meramente insinuanti sono idonee a ledere o a mettere in pericolo la reputazione dei terzi quando, per il modo con cui sono poste all’attenzione del lettore, fanno sorgere in quest’ultimo un atteggiarsi della mente favorevole a ritenere l’effettiva rispondenza a verità dei fatti narrati” (Cass. Pen., sez. V, sent. n. 4712/2003; Cass. Pen., sez. V, sent. n. 45910/2005).

Sono previste delle aggravanti che comportano un aumento della pena prevista dall’art. 595 c. 1 c.p. (reclusione fino ad un anno o multa fino a 1.032 euro) nei seguenti casi:
– attribuzione di un fatto determinato (c. 2) per cui è prevista la reclusione fino a due anni o la multa fino a 2.065 euro;

– utilizzo di stampa, pubblicità, atto pubblico (c. 3) per cui è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni o multa non inferiore a 516 euro;

– offesa arrecata a corpo politico, amministrativo, giudiziario, sua rappresentanza, autorità costituita in collegio (c. 4) per cui è previsto un incremento di un terzo rispetto alla pena base.

L’esempio di diffamazione aggravata più diffuso e comune è quello che si realizza per il tramite dell’utilizzo di social network, come Facebook o Instagram ( si veda “Avvocato penalista – diffamazione e facebook“), concettualmente inglobate nel termine “stampa” di cui al comma 3 dell’art. 595 c.p. La stessa Suprema Corte ribadisce:  proprio queste peculiari dinamiche di diffusione del messaggio screditante, in linea con la loro finalizzazione alla socializzazione, sono tali da suggerire l’inclusione della pubblicazione del messaggio diffamatorio sulla bacheca ‘facebook’ nella tipologia di ‘qualsiasi altro mezzo di pubblicità’, che, ai fini della tipizzazione della circostanza aggravante di cui all’art. 595 c.p., comma 3, il codificatore ha giustapposto a quella del ‘mezzo della stampa” (Cass., Sez. V, sent. 14 novembre 2016).  E ancora sempre secondo l’orientamento della Corte di Cassazione “la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca ‘facebook’ integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art.595, comma terzo, cod. pen., sotto il profilo dell’offesa arrecata ‘con qualsiasi altro mezzo di pubblicità’ diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone e tuttavia non può dirsi posta in essere ‘col mezzo della stampa’, non essendo i social network destinati ad un’attività di informazione professionale diretta al pubblico” (Cass. pen., sez. V, sentenza n. 4873 del 1 febbraio 2017).

In caso di diffamazione esercitata a mezzo stampa, risulta fondamentale il bilanciamento operato dal legislatore con la libertà di manifestazione del pensiero, garantita dagli artt. 21 Cost. e 51 c.p. La Corte di Cassazione infatti, ha stabilito che il diritto di stampa è legittimo quando:

  1. il fatto narrato rappresenta un interesse sociale;
  2. i fatti riferiti rispondono a verità che non viene rispettata tuttavia quando, pur essendo realmente accaduti i singoli fatti, siano stati intenzionalmente o colposamente, taciuti altri fatti tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato;
  3. l’esposizione dei fatti deve essere avvenuta in modo tale da non eccedere rispetto allo scopo informativo da conseguire.

Le cause di non punibilità sono disciplinate agli artt. 596 e ss. c.p.:

  • prova della verità del fatto(art. 596 c.p): le parti, prima della sentenza irrevocabile, si accordano per affidare il giudizio sulla verità ad un giurì d’onore, se non lo fa la parte interessata e avviene nelle seguenti casistiche 1) se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto de quo è inerente all’esercizio delle sue funzioni; 2) se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto un procedimento penale; 3) se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito”;
  • esercizio del diritto di difesa(art. 598 c.p.): ovvero l’esistenza di un procedimento giurisdizionale ordinario o amministrativo e l’inerenza delle propalazioni diffamatorie, contenute negli scritti o pronunciate in udienza, con l’oggetto della causa;
  • provocazione (art. 599 c.p.): lo stato d’ira determinato dal fatto ingiusto altrui comporta l’esclusione della pena quando l’offesa alla reputazione è arrecata nell’immediatezza del fatto.
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