LE INDAGINI PRELIMINARI
La fase che precede il processo penale e che è finalizzata alla raccolta da parte del pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, da quest’ultimo delegata, di tutti gli elementi necessari ed idonei a sostenere l’accusa in giudizio, è rappresentata dalle indagini preliminari. È una fase coperta dal segreto istruttorio che impone la segretezza di tutti gli atti che vengono svolti durante tale momento processuale. Tale vincolo grava sui soggetti che sono a conoscenza degli elementi di indagine ed assolve alla funzione di proteggere la ricerca della verità e l’acquisizione genuina degli elementi di prova. Il divieto di dispersione degli atti di indagine permane fino all’avviso di conclusione delle indagini preliminari secondo quanto disposto dall’art. 415 bis c.p.p.
Altra caratteristica di tale fase è l’inutilizzabilità degli atti di indagine in dibattimento, sede principale di assunzione della prova, dal momento che le prove devono formarsi necessariamente nel contradditorio delle parti.
Gli atti delle indagini preliminari, infatti, sono fonti di prova e pertanto possono divenire prova in sede dibattimentale. Tuttavia, pur non essendo utilizzabili in dibattimento, gli atti delle indagini preliminari possono essere valutati in fasi antecedenti al giudizio, come accade in alcuni c.d. “procedimenti speciali” quali patteggiamento, giudizio abbreviato e decreto penali di condanna, in cui il Giudice delle indagini preliminari fonda il suo convincimento sul fascicolo del pubblico ministero (e quindi sugli atti delle indagini preliminari). Altro esempio è rappresentato dagli atti di indagine che sin da subito hanno valenza probatoria, tra i quali si ricordano gli atti della polizia giudiziaria irripetibili.
Le investigazioni sono finalizzate all’esercizio dell’azione penale (e cioè alla richiesta di rinvio a giudizio) e terminano quando gli elementi raccolti sono ritenuti idonei o meno a sostenere l’accusa in giudizio. Se il pubblico ministero decide di esercitare l’azione penale, notifica all’indagato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p., che solitamente rappresenta il primo modo in cui l’indagato viene a conoscenza dell’esistenza di un procedimento a suo carico. Tale avviso infatti, deve contenere per legge: l’enunciazione del fatto per cui si procede (vale a dire la descrizione del fatto-reato per cui si è accusati e le relative norme violate), la data ed il luogo del reato commesso, nonché l’informazione che gli atti d’indagine sono depositati e consultabili presso la segreteria del pubblico ministero.
Tuttavia può anche accadere che la fase delle indagini si esaurisca in se stessa e cioè quando la notizia di reato non risulta fondata per mancanza o insufficienza delle fonti di prova d’accusa: in tale ipotesi, il pubblico ministero formulerà la richiesta di archiviazione al Giudice delle indagini preliminari (che d’ora in avanti chiameremo “G.I.P.”) che deciderà de plano pronunciando un decreto motivato conforme. L’archiviazione, così come l’esercizio dell’azione penale, infatti, sono assoggettati alla verifica ed al vaglio del G.I.P., che ha funzioni di controllo e garanzia dei diritti delle parti durante la fase delle indagini preliminari. Sul punto si veda l’approfondimento “Avvocato penalista – Riforma Cartabia e le Indagini”.
L’assistenza dell’avvocato penalista agli atti d’indagine del pubblico ministero e della polizia giudiziaria.
Come si svolge l’attività dell’avvocato penalista di fiducia in una fase processuale caratterizzata dalla segretezza degli atti?
Senza ombra di dubbio, l’assistenza dell’avvocato penalista rivestirà un ruolo determinante al momento della ricezione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari da parte dell’indagato ed a partire dal quale sarà facoltà dell’avvocato penalista di fiducia e dell’interessato, nel termine di 20 giorni dalla ricezione dell’avviso, prendere visione dei documenti fondanti l’accusa, presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio (art. 415 bis, co. 3 c.p.p.).
Prima di quel momento, l’indagato potrà avere conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale a suo carico in via solo eventuale: l’informazione potrà pervenirgli o meno a seconda delle scelte di strategia investigativa del pubblico ministero o della polizia giudiziaria. Tuttavia l’avvocato penalista di fiducia ha l’obbligo di assistere ad alcuni atti compiuti prima della conclusione delle indagini preliminari che necessitano la sua presenza a garanzia e tutela dei diritti dell’indagato.
Primo fra questi è l’istituto dell’informazione di garanzia (art. 369 c.p.p.): si tratta di un avviso che il pubblico ministero deve inviare al compimento del primo atto al quale il difensore ha il diritto di assistere, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa. L’avviso deve necessariamente contenere le norme di legge che si assumono violate, l’indicazione della data e del luogo del fatto e l’invito a nominare un difensore di fiducia. Vi sono poi una serie di atti che possono essere assimilati all’informazione di garanzia e che richiedono la conoscenza del difensore di fiducia: l’accertamento tecnico irripetibile, l’interrogatorio, la consegna dei decreti di perquisizione o di sequestro.
La notizia dello svolgimento delle investigazioni a carico dell’indagato può poi giungere allo stesso nel corso di attività di indagine della polizia giudiziaria che si svolgano in sua presenza (sommarie informazioni; perquisizioni; accertamenti) ovvero in occasione di ulteriori atti che lo vedano come protagonista passivo: quando l’indagato sia destinatario di un provvedimento precautelare o cautelare; o quando si debba svolgere un incidente probatorio richiesto dal pubblico ministero o vi sia una richiesta di proroga dei termini di indagine.
È possibile infine che la conoscenza del procedimento derivi da un’iniziativa del diretto interessato (per il tramite del suo difensore) che ha motivo di ritenere di essere sottoposto ad un procedimento penale presso un determinato ufficio giudiziario: l’art. 335 comma 3 c.p.p. prevede infatti che l’iscrizione della notizia di reato e gli eventuali aggiornamenti della stessa, sono comunicate al difensore della persona alla quale i reato è attribuito (la stessa facoltà è concessa anche alla persona offesa).
Ciò detto, risulta necessario porre in evidenza che l’assistenza dell’avvocato penalista di fiducia agli atti di indagine della polizia giudiziaria e del pubblico ministero è finalizzata innanzitutto a presidiare la correttezza dell’azione inquirente in relazione con la potenziale proiezione dibattimentale delle conseguenti acquisizioni.
In primo luogo il difensore ha facoltà di assistere con diritto di essere preavvertito, quando la polizia giudiziaria proceda all’assunzione di sommarie informazioni dell’indagato: esse sono assunte con la necessaria presenza del difensore, a pena di nullità assoluta.
Quando si debba procedere ad interrogatorio, ispezione, individuazione di persone o confronto, al quale debba intervenire la persona sottoposta alle indagini, il difensore deve essere avvisato.
Tra gli atti a iniziativa della polizia giudiziaria, vi rientrano le perquisizioni, gli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone, i sequestri, nonché la immediata apertura del plico. Quando procede agli atti indicati, la polizia giudiziaria deve avvertire l’indagato che ha la facoltà di farsi assistere da un avvocato penalista di fiducia (senza che tuttavia sussista un obbligo di preavviso, essendo questi “atti a sorpresa”).
L’avvocato penalista di fiducia che, avendone o non avendone facoltà, non abbia assistito all’atto può in ogni caso, accedere alla sua documentazione subito dopo il suo compimento: i verbali degli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria ai quali il difensore ha diritto di assistere, sono depositati nella segreteria del pubblico ministero con facoltà per il difensore di esaminarli ed estrarne copia nei cinque giorni successivi.
Le investigazioni difensive.
L’avvocato penalista di fiducia ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito. Il difensore infatti ha ampia libertà nell’individuare e approfondire i temi di prova, nel decidere se documentare la propria attività e, una volta documentata, nel decidere se e quando immettere i verbali, autonomamente redatti, nel procedimento.

