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Dibattimento

DIBATTIMENTO

Il dibattimento è la sede centrale della formazione della prova fra le parti.

Il codice dedica il Libro VII alla disciplina del giudizio di primo grado, suddiviso a sua volta in tre titoli, incaricati rispettivamente di regolare le fasi degli atti preliminari al dibattimento, il dibattimento e la sentenza.

Gli atti preliminari al dibattimento comprende quelle attività che svolgono una funzione preparatoria e destinata a disegnare le linee del futuro dibattimento.

La fase dedicata al dibattimento, rappresenta il momento centrale del processo ed è la sede prioritaria per elaborare la prova e argomentare in ordine all’oggetto dell’imputazione.

Infine, la fase dedicata alla sentenza che racchiude gli atti successivi al dibattimento e che comprendono le modalità seguite dal giudice in sede di deliberazione, redazione, pubblicazione, correzione e deposito della sentenza.

L’udienza dibattimentale è caratterizzata dai principi della pubblicità e della concentrazione. La regola generale, infatti, è quella dell’udienza pubblica, salvo le situazioni in cui il dibattimento debba svolgersi a “porte chiuse” per determinate ragioni, quali ad esempio buon costume, segretezza nell’interesse dello Stato, pubblica igiene, disordini.

Il principio della concentrazione, invece, descrive la necessità del dibattimento ad esaurirsi nell’udienza dibattimentale medesima o in udienze ravvicinate cronologicamente. A tal fine è previsto che le questioni incidentali, relative a vizi procedurali, siano decise dal giudice immediatamente.

Devono altresì essere decise, nel più breve tempo possibile, anche questioni civili o amministrative di natura pregiudiziale, dalle quali dipenda la decisione del giudice penale.

In seguito alla fase preliminare prende avvio quella degli atti introduttivi, che prosegue sino all’acquisizione delle prove. Innanzitutto viene verificata la regolare costituzione delle parti in udienza.

La difesa tecnica è sempre garantita all’imputato e laddove lo stesso dovesse essere privo di un avvocato penalista di fiducia, il Giudice provvederà a nominarne uno d’ufficio.

L’imputato non è obbligato ad essere presente durante il dibattimento, salvo che nell’ipotesi dell’assunzione della prova dell’esame nei suoi confronti. Se l’imputato decidesse di non partecipare al dibattimento, il Giudice avuta la prova della sua conoscenza del procedimento procederà in sua assenza, essendo l’imputato rappresentato e difeso dal proprio avvocato penalista di fiducia.

Nella fase degli atti introduttivi, inoltre, il Giudice deve necessariamente risolvere le questioni preliminari, ossia controversie che potrebbero sorgere in seguito alla costituzione delle parti. Si pensi, ad esempio, alle questioni di competenza per territorio e connessione, alle nullità di carattere relativo, all’incidente probatorio, e via dicendo.

In seguito alla risoluzione delle questioni preliminari, il Giudice dichiara aperto il dibattimento.

In primis vi è la lettura dell’imputazione.

Le parti indicano i fatti che intendono provare, chiedendo contestualmente l’ammissione delle prove. Quest’ultima avviene per il tramite di un’ordinanza del giudice.

La regola della concentrazione trova raramente riscontro nella realtà, dal momento che nella quasi totalità dei casi, non è possibile esperire tutte le attività necessarie in una sola udienza: per tali ragioni il Giudice disporrà un rinvio ad altra data.

Il rinvio per impedimenti dell’imputato o del suo avvocato penalista di fiducia produce la sospensione dei termini di prescrizione e dei termini di custodia cautelare in caso di detenuto.

Il rinvio non va confuso con la sospensione del processo, che è un mezzo eccezionale previsto in casi specifici dalla legge e legato alla risoluzione di una questione pregiudiziale costituzionale, civile o amministrativa.

In seguito all’apertura del dibattimento, ha luogo l’istruzione dibattimentale.

L’onere della prova spetta all’accusa, rappresentata dal pubblico ministero, dal momento che la Costituzione garantisce il rispetto della presunzione di non colpevolezza.

Corollario di tale principio, espresso dall’art. 27 Cost., è rappresentato dall’art. 530 c.p.p., che prevede l’assoluzione dell’imputato le volte in cui manchi o sia insufficiente la prova della sua colpevolezza.

Il giudice dibattimentale può ammettere solo le prove richieste dalle parti, non avendo una funzione attiva nella formazione della prova.

Il contraddittorio avviene tra il pubblico ministero e l’avvocato penalista di fiducia dell’imputato, che possono, alternandosi, porre domande ai testimoni o all’imputato nella cosiddetta “cross examination”, in cui il giudice si limita a garantire la regolarità del confronto o, in determinati casi, a disporre d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova.

L’istruzione dibattimentale parte dalle prove richieste dal pubblico ministero e prosegue con quelle richieste dalla parte civile, dal responsabile civile, dal civilmente obbligato per la pena pecuniaria e in ultimo dall’imputato.

I testi, prima di essere escussi, devono prestare giuramento a pena di nullità. Può in seguito iniziare l’esame incrociato, in cui all’esame del teste indicato da una parte corrisponde il controesame dell’altra parte.

In caso di minore le domande sono poste direttamente dal presidente, su suggerimento delle parti, per tutelare la sensibilità del minore stesso.

Vi sono precise regole da seguire nel corso dell’esame.

In primo luogo occorre che le domande poste siano su fatti specifici e che non siano suggestive, cioè che non tendano a suggerire la risposta, domande invece ammesse in sede di controesame.

In caso di violazione di queste regole in sede di esame, le parti interessate hanno diritto di proporre opposizione, su cui si esprime  e decide in maniera simultanea, il Giudice. Spetta alle parti procedere con le contestazioni, in caso di dichiarazioni rese dai testi difformi da quelle rese in sede di indagine o in udienza preliminare, in quanto gli atti delle indagini non sono inseriti nel fascicolo del dibattimento.

Occorre sottolineare che, ai sensi dell’art. 500, co. 2 c.p.p., le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni non sono acquisite nel fascicolo dibattimentale, ma servono solo a testare la credibilità del teste. Vi sono tuttavia delle eccezioni:

  • le dichiarazioni del teste in fase di indagine possono confluire nel fascicolo dibattimentale se lo stesso è stato sottoposto a violenza, minaccia offerta o promessa;
  • le dichiarazioni rese all’udienza preliminare, a richiesta di parte, sono valutabili per la prova relativamente agli imputati che hanno partecipato all’assunzione;
  • le dichiarazioni rese in indagini possono essere acquisite nel fascicolo dibattimentale sempre con il consenso delle parti.

Le medesime regole valgono in caso di esame dei periti e dei consulenti tecnici.

L’esame delle parti avviene nel medesimo ordine visto prima e su richiesta delle parti stesse.

Anche alle parti possono essere mosse contestazioni, con le medesime regole viste per i testi.

Gli atti formatisi nel corso del procedimento, ma al di fuori del dibattimento, ad esempio in fase di indagine, sono disciplinati nella loro utilizzazione dall’istituto delle letture.

La lettura di tali atti, infatti, conferisce loro valenza probatoria, prima della lettura meramente potenziale.

La regola generale è quella del divieto di letture (art. 514 c.p.), con le seguenti eccezioni, relative ai seguenti atti precostituiti al di fuori del dibattimento: verbali di prova di altri procedimenti, atti acquisiti da PG o dal PM, dai difensori o dal GUP, quando sopravviene l’impossibilità di ripetizione per fatti imprevedibili, le dichiarazioni rese da persona residente all’estero (in caso di esame impossibile), dichiarazioni rese in udienza preliminare da testi e parti ed imputati in procedimento connesso o collegato), dichiarazioni rese dall’imputato nelle indagini preliminari o in udienza preliminare.

La fase immediatamente successiva è detta decisionale.

Innanzitutto occorre porre in evidenza il principio di correlazione che regola la formazione del dispositivo della sentenza emesso dal Giudice: è necessario infatti che vi sia corrispondenza tra il fatto contestato nell’imputazione e quello per cui si viene giudicati con sentenza (salva la diversa qualificazione giuridica operabile da parte del Giudice).

In seguito all’istruzione dibattimentale, inizia la discussione. In essa il primo a prendere parola è il pubblico ministero e, a seguire, i difensori della parte civile, del responsabile civile, del civilmente obbligato per la pena pecuniaria e dell’imputato. Solo in caso di assunzione di nuove prove la discussione si può interrompere. Alla fine della discussione, il Presidente chiude il dibattimento.

La decisione deve essere emessa, in camera di consiglio, subito dopo la chiusura del dibattimento ad opera dello stesso Giudice che vi ha partecipato. Circostanza che riflette il principio di immutabilità del giudice. Il dispositivo viene immediatamente iscritto e sottoscritto dal presidente.

La motivazione è normalmente redatta in seguito ed è depositata in cancelleria nel rispetto dei termini previsti dall’art. 544 c.p.p. È possibile, tuttavia, che nelle ipotesi meno complesse, sia data lettura del dispositivo della sentenza e contestualmente delle motivazioni da parte del Giudice in udienza.

La sentenza emessa può essere di proscioglimento o di condanna.

Le sentenze di proscioglimento possono essere di due tipi: sentenza di non doversi procedere o di assoluzione. Si ha sentenza di non doversi procedere quando manca una delle condizioni di procedibilità (querela, istanza, richiesta di procedimento e autorizzazione a procedere) verso l’imputato o quando sussista una causa estintiva del reato (es. morte dell’imputato).

Sarà emessa sentenza di assoluzione, invece, quando il giudice riscontri la mancanza di colpevolezza (fatto non sussiste, non commesso, non costituisce reato o non previsto dalla legge come reato) o manchi l’imputabilità o punibilità dell’imputato.

Tuttavia il Giudice dovrà assolvere l’imputato anche in caso di dubbio sulla sua colpevolezza, ovvero quando manchi o sia insufficiente o contraddittoria la prova che il fatto sussista, che l’imputato lo abbia commesso, che il fatto costituisca reato o che il reato sia stato commesso da persona imputabile.

La sentenza di proscioglimento avviene sempre con formula piena dal momento che è stata soppressa la formula dubitativa (per insufficienza di prove).

La sentenza di condanna, invece, viene emessa dal giudice nel caso in cui sia raggiunta la prova positiva della reità dell’imputato. Infatti, l’art. 533 c.p.p. sancisce che la condanna debba essere pronunciata in caso di responsabilità provata “al di là di ogni ragionevole dubbio”.

In caso di richiesta di risarcimento da parte della parte civile costituitasi in sede penale, alla condanna dell’imputato consegue il risarcimento danni e il pagamento delle spese processuali.

Le stesse disposizioni possono essere previste a carico del responsabile civile a favore della parte civile medesima.

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