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Avvocato penalista – pornografia minorile

Avvocato penalista – pornografia minorile

Bergamo, 27 maggio 2021

Avvocato penalista – PORNOGRAFIA MINORILE

L’Avvocato penalista Boccia, dotato di una struttura organizzata ed efficiente, difende personalmente e in tutte le fasi processuali, i propri assistiti coinvolti in un procedimento penale per i reati di pornografia minorile; siano loro imputati o persone offese che intendono costituirsi parte civile.

La pornografia minorile è disciplinata dall’art. 600 ter c.p., il quale punisce con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 24.000 euro a 240.000:

– chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici o produce materiale pornografico ovvero recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni o spettacoli pornografici, ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Ai fini della configurazione di tale condotta, non rileva l’eventuale consenso prestato dal minore, in quanto trattasi di persona ancora non pienamente matura né in grado di disporre pienamente dei propri diritti.

– chiunque fa commercio del materiale pornografico anzidetto: il commercio è inteso non come mera alienazione dei prodotti di cui sopra, ma richiede la presenza di una organizzazione imprenditoriale avente come scopo l’offerta sul mercato dei medesimi in modo duraturo.

chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematicadistribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui sopra, ovvero distribuisce o divulga, diffonde notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto.

chiunque offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico anzidetto.

Rientrano nella fattispecie dell’articolo in esame il commercio  di materiale pornografico inerente ai minori che richiede la predisposizione di un’attività di impresa, con adeguati strumenti di distribuzione, nella prospettiva di un’offerta del prodotto destinata a durare nel tempo; la distribuzione, che si configura come forma particolare di commercializzazione, la quale deve ritenersi integrata dalla diffusione fisica del materiale mediante l’invio ad un novero, definito o meno, di destinatari; la divulgazione e pubblicazione, le quali richiedono sia che la condotta sia destinata a raggiungere una serie indeterminata di persone, con cui l’agente ha stabilito un rapporto di comunicazione, sia un mezzo di diffusione accessibile ad una pluralità di soggetti (Corte di Cassazione, Sez. III, n. 217214/2000). Le condotte di divulgazione sono punite in quanto costituiscono attività idonee ad incrementare la domanda di materiale pedopornografico. La divulgazione implica l’esistenza di un mezzo di diffusione accessibile ad una indefinita pluralità di utenti attraverso cui l’agente mette a disposizione degli interessati immagini pornografiche prodotte mediante lo sfruttamento di minori. L’ipotesi della pubblicizzazione si riferisce, invece, a tutte le possibili forme di diffusione di informazioni nei confronti di una pluralità o generalità di destinatari (Cass. pen. Sez. III, 27-04-2000, n. 1762).

Giova ribadire che l’ordinamento appresta una tutela penale anticipata della libertà sessuale del minore, dal momento che reprime quei comportamenti prodromici che, anche se non a fine di lucro, mettono a rischio il libero sviluppo del minore attraverso la mercificazione del suo corpo e l’immissione nel circuito della pedofilia. Il delitto di pornografia minorile ha natura di reato di pericolo concreto: infatti “la condotta di chi impieghi uno o più minori per produrre spettacoli o materiali pornografici è punibile, salvo l’ipotizzabilità di altri reati, quando abbia una consistenza tale da implicare concreto pericolo di diffusione del materiale prodotto” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 216337/2000).

Affinché sussista il reato di pornografia minorile è necessario che “la condotta del soggetto agente abbia una consistenza tale da implicare il concreto pericolo di diffusione del materiale pedopornografico prodotto, sì che esulano dall’area applicativa della norma solo quelle ipotesi in cui la produzione pornografica sia destinata a restare nella sfera strettamente privata dell’autore” (Corte di Cassazione, Sez. III, n.238566/2007).

Ai fini dell’integrazione del reato in esame, nella specifica ipotesi contemplata dal comma 3 dell’art. 600 ter (distribuzione del materiale pedopornografico), è necessaria la concreta possibilità di diffusione del materiale pornografico. In particolare, occorre che l’agente ponga in essere le condizioni che consentano la propagazione del materiale interessando un numero indeterminato di persone.

È inoltre necessario che il materiale relativo alle esibizioni in cui è presente il minore siano indirizzate ad un numero di destinatari indeterminato: “Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 600 ter, 3 comma c.p.… se da una parte non basta la cessione di detto materiale a singoli soggetti, dall’altra è sufficiente che… questo venga propagato ad un numero indeterminato di destinatari” (Corte di Cassazione, sent. n. 216880/2000).

Per ciò che concerne la nozione di “pornografia minorile” è l’articolo stesso che, al comma 7, fornisce una definizione, chiarendo che per pornografia minorile si intende “ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”. Si esclude quindi la rilevanza della mera rappresentazione della nudità in sé e per sé considerata, ovvero senza attinenza alla sfera sessuale.

Anche la giurisprudenza ha ribadito che il materiale pedopornografico previsto dalla norma in esame come oggetto materiale della condotta criminosa deve essere inteso come “quel materiale che ritrae o rappresenta visivamente un minore degli atti diciotto implicato o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita, quale può essere anche la semplice esibizione lasciva dei genitali o della regione pubica” (Cass. Pen., Sez. III, 06.02.2013, n. 5874).

Prima di tale definizione la giurisprudenza aveva sempre interpretato la nozione di materiale pedopornografico come ogni rappresentazione con qualsiasi mezzo di un minore di un minore degli anni diciotto, essendo sufficiente anche solo un’immagine di corpi nudi (Cass. Pen., Sez. III, 3 marzo 2010 n. 21392).

La norma in esame tutela il minore e la sua libertà psico-fisica, la morale pubblica ed il buon costume. Il delitto di distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione di materiale pedo pornografico non è un reato abituale e puó concretizzarsi anche in un solo atto, e lo sfruttamento delle immagini pedopornografiche consiste non solo in un utile economico, ma in un qualunque vantaggio.

Il reato di pornografia minorile commesso per via telematica “si consuma nel momento in cui i dati pedopornografici vengono immessi nella rete, giacché è già di per sé sufficiente ad integrare il reato, pur collocandosi in un momento antecedente all’effettiva diffusione tra il pubblico del materiale vietato. Invero, trattandosi di reato di pericolo concreto, è sufficiente che sia garantita la possibilità di accesso ai dati ad un numero indeterminato di soggetti. Orbene è proprio dal momento della messa a disposizione del materiale in siti aperti o accessibili che può considerarsi verificato il pericolo poiché è in tale momento che si instaura un effettivo rapporto di diffusione: è in tale momento che i dati immessi fuoriescono dalla sfera di disponibilità dell’agente il quale ha posto in essere quanto da lui dipendeva per instaurare per via telematica una relazione comunicativa con un numero indeterminato di soggetti. La successiva attivazione della procedura per giungere concretamente alla visione dei dati immessi resta affidata all’esclusiva determinazione dell’utente, la cui perdita d’interesse non condiziona sotto il profilo della rilevanza del fatto o della sua consumazione la punibilità della condotta di divulgazione già posta in essere dall’agente” (Cass. Pen., Sez. III, 12.07.2005, n. 25232).

Avvocato penalista - pornografia minorile
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Studio Legale Boccia

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