DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI PESANTI E LEGGERE – ASSOLUZIONE
Sentenza Corte di Appello di Milano
SOSTANZE STUPEFACENTI – SENTENZA DI ASSOLUZIONE
E’ interessante segnalare questo caso di assoluzione per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio giunta a seguito di discussione avanti alla Corte di Appello di Milano.
Nel caso di specie, l’imputato in primo grado veniva unicamente assolto per il reato previsto dall’art. 73, comma 1 bis, D.P.R. 309/90 , di cui al Capo A) d’imputazione, per la detenzione ai fini di spaccio di “grammi 249 circa di psicolocybe-cubensis (fungo contenente psilocibina, sostanza stupefacente di cui alla tab I^ prevista dall’art. 14 del citato D.P.R.)”, ma condannato per il Capo B) d’imputazione per il delitto di cui all’art. 73, comma quarto, del D.P.R. 309/90 per aver “illecitamente detenuto (all’interno della propria abitazione), a fine di spaccio, grammi 350 circa di marijuana (sostanza stupefacente di cui alla tab. II^ prevista dall’art. 14 del citato D.P.R.)”.
Avverso l’anzidetta sentenza di primo grado lo scrivente proponeva atto di appello adducendo sostanzialmente a tre motivi. Con il primo motivo, quello poi fondante il giudizio di assoluzione in secondo grado, si sosteneva la riconducibilità dell’intera sostanza stupefacente rinvenuta al consumo personale. A supporto di tale finalità veniva evidenziato il luogo di detenzione della sostanza, la non suddivisione in dosi, l’esito negativo della perquisizione personale e del veicolo dell’imputato, l’assenza di denaro in contanti o di altri strumenti tipici dell’attività di spaccio, sostenendo altresì che il Giudice di primo grado non avrebbe potuto trarre il proprio convincimento da segnalazioni ricevute da fonti confidenziali di cui non fossero acquisite mediante sommarie informazioni testimoniali. Si sosteneva altresì che il materiale di confezionamento era utilizzato per l’attività lavorativa dell’imputato e che per tale attività percepiva un reddito che avrebbe reso sconveniente l’attività di cessione di stupefacenti. Si faceva altresì presente come l’imputato facesse uso abituale di sostanze cannabinoidi a causa dello stato depressivo di cui soffriva sin dalla scoperta della propria patologia, precisando altresì che il quantitativo di sostanza stupefacente detenuta era quindi idoneo al consumo personale per una scorta che sarebbe durata circa 43 giorni.
La Corte di Appello di Milano riteneva dunque fondato tale motivo. La Corte non riteneva infatti che vi fossero “elementi di prova idonei ad assurgere ad indizi gravi precisi e concordanti idonei a fondare la prova logica disciplinata dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. dell’elemento costitutivo del reato, ovvero della finalità di destinazione a terzi della sostanza stupefacente detenuta dall’imputato”, ritenendo che “La versione alternativa esposta dall’appellante è idonea ad insinuare un dubbio “ragionevole” in merito alla ricostruzione dei fatti, in quanto introduce un’ipotesi non già meramente congetturale, bensì plausibile, logica e confortata sia dalle risultanze acquisite dagli acquirenti, sia dagli ulteriori elementi di fatto dedotti dalla Difesa.”.
La Corte di Appello, nella parte motiva della propria sentenza, dava atto che la “condotta detentiva” dell’imputato “atteneva ad un quantitativo certamente non esiguo di sostanza stupefacente, idoneo a ricavare un numero di dosi superiore al dato-soglia previsto dal d.m. 11 aprile 2006. Tuttavia, secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, il mero superamento dei limiti quantitativi massimi individuati con decreto ministeriale non dimostra, di per sé, la destinazione della sostanza stupefacente allo spaccio.”.
Il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto, e l’eventuale superamento dei limiti tabellari, non determina infatti alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il Giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione (Cass. Pen. Sez. 3 Sent. n. 46610 del 9/10/2014 dep. 12/11/2014, Rv. 260991 – 01).
La valutazione devoluta al Giudice non può quindi limitarsi all’analisi di parametri quantitativi rigidi, ma deve tenere conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, e in particolare delle modalità della condotta, delle condizioni di tempo e di luogo della detenzione, delle modalità di confezionamento e suddivisione in dosi della sostanza.











