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Avvocato Penalista – Quando Spaccio di Lieve Entità?

Avvocato Penalista – Quando Spaccio di Lieve Entità?

Bergamo, 3 aprile 2020

Avvocato penalista – QUANDO SPACCIO DI LIEVE ENTITÀ?

L’Avvocato penalista Boccia, assistito dai suoi qualificati collaboratori e grazie all’esperienza maturata negli anni di attività forense ed al costante aggiornamento professionale, offre il supporto necessario e un’assistenza puntuale ai propri assistiti che siano imputati in un procedimento penale per reati connessi all’uso ed allo spaccio di sostanze stupefacenti.

La fattispecie autonoma prevista al comma 5, dell’art. 73 D.P.R. n. 309/90, punisce i fatti di lieve entità: e quindi le condotte di chi “coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene” le sostanze di cui alle tabelle previste dalla legge.

La giurisprudenza, infatti, ha stabilmente definito il fatto di lieve entità, come sopra ricordato, con una distinzione centrata sui mezzi e le modalità, che privilegia il dato quantitativo e qualitativo. Nell’individuare il fatto cui corrisponde il reato autonomo del comma 5 dell’art. 73 D.P.R. 309/90 appare evidente – per consolidata giurisprudenza sul punto – che il Giudice deve prendere in esame tutti gli elementi indicati dalla norma. Quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa) e quelli che si riferiscono all’oggetto materiale del reato (quali le caratteristiche qualitative e quantitative della sostanza stupefacente), su cui la scrivente difesa si è ampliamente soffermata, per il caso de quo, nella disamina sopra esposta.

Merita, per le considerazioni qui svolte, di essere riproposta per intero la riflessione contenuta nella sentenza della Suprema Corte, sez. VI, n. 6887 del 17.05.1994, in cui rileva che “considerate le pene previste dai commi primo e quarto dell’art. 73, il “fatto di lieve entità” deve essere individuato con criteri interpretativi che consentano di rapportare in modo razionale la pena al fatto, tenendo conto di quel criterio di ragionevolezza (che vale tanto per il legislatore quanto per l’interprete), imponendo l’art. 3 Cost., in materia penale, la proporzione fra la quantità e la qualità della pena e l’offensività del fatto. Il giudice, pertanto, nel valutare la fattispecie di spaccio di sostanze stupefacenti, non può negare la sussistenza del fatto di lieve entità senza tener conto, oltre che della “quantità e qualità delle sostanze”, anche dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell’azione, sia di ordine oggettivo che soggettivo, e non può comunque negarla ove il reato, nella sua componente oggettiva e soggettiva, non assuma una consistenza tale da rendere proporzionata al fatto – secondo il sopra indicato criterio di ragionevolezza – la pena minima altrimenti applicabile ai sensi dell’art. 73 commi primo e quarto (a seconda del tipo di droga)”.

Pertanto si deve riconoscere il reato autonomo di lieve entità di cui all’art. 73 comma 5, D.P.R. 309/90 nelle condotte di modesta e non rilevante detenzione di sostanze stupefacenti e nelle condotte di cessione a consumatori finali (peraltro non individuati), effettuate con rudimentale organizzazione di mezzi e di persone.

Avvocato penalista - spaccio di lieve entità
Avvocato penalista – spaccio di lieve entità
Studio Legale Boccia

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