
INCIDENTE DI ESECUZIONE IN CONTINUAZIONE. IL PATTEGGIAMENTO IN CONTINUAZIONE CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO È APPLICABILE?
Per affrontare il tema bisogna necessariamente considerare l’istituto della continuazione ex art. 81 c.p. in combinato disposto con il concetto di “medesimo disegno criminoso”, trattandosi di ipotesi di violazioni dello stesso precetto, commesse in periodi di tempo vicini tra loro, che eventualmente differiscono per entità o modalità della condotta. L’art. 81, comma 1, c.p. stabilisce che “è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge”; il capoverso del medesimo articolo statuisce che “alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge”.
Dal dettato normativo si evince chiaramente che in termini strutturali il reato continuato è una particolare figura di concorso materiale di reati, il cui discrimine è rappresentato dal medesimo disegno criminoso. I diversi reati, in altri termini, oltre ad essere ex ante ideati da parte dell’agente, dovrebbero porsi in rapporto di interdipendenza funzionale rispetto al conseguimento di un unico fine. La giurisprudenza prevalente identifica il “medesimo disegno criminoso” in una sorta di “programma organico” finalizzato a compiere più violazioni di legge, deliberato dall’agente, almeno nelle sue linee generali, prima di dare attuazione ai singoli reati che lo compongono. In relazione ai singoli casi, poi, specifica che detta programmazione può essere generica e sommaria, oppure, viceversa, specifica, dovendo comprendere ab initio tutti i reati che si intendano realizzare.
Il successivo tema da considerare sarà dunque quello relativo alla possibilità di applicare l’istituto del reato continuato ed il relativo trattamento sanzionatorio più favorevole anche a reati giudicati non nel medesimo processo bensì in diversi ed autonomi procedimenti penali. In risposta a tale interrogativo viene in soccorso la previsione contenuta nell’art. 671 c.p.p che prevede la possibilità del Giudice dell’esecuzione di applicare la disciplina del concorso formale e del reato continuato, su richiesta delle parti, anche nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti. Si tratta, in sostanza, di quello che viene definito nella prassi “incidente di esecuzione in continuazione” o anche “incidente in continuazione”.
La ratio di tale disposizione normativa è quella di eliminare l’ingiustificata disparità di trattamento tra l’imputato, giudicato per più reati nell’ambito di un unico procedimento (che potrà beneficiare del più mite trattamento sanzionatorio) e l’imputato giudicato per più reati i quali però, seppur eseguiti dal medesimo disegno criminoso, siano stati oggetto di separati giudizi. La previsione di cui all’art. 671 c.p.p., permette di evitare sperequazioni di trattamento tra chi è giudicato in un unico processo per diversi episodi criminosi riuniti in continuazione o in concorso formale e chi, diversamente, per gli stessi episodi subisce più processi. Nel primo caso, laddove cioè i processi siano stati riuniti già in sede di cognizione, la pena viene dal giudice determinata aumentando fino al triplo quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave; nel secondo caso, invece, laddove i processi si siano svolti separatamente, si applicherà il cumulo materiale tra le pene indicate nelle varie sentenze. L’art. 671 c.p.p. , evidentemente ispirato al generale principio del favor rei, permette dunque di applicare la disciplina del reato continuato o del concorso formale di reati di cui all’art. 81 c.p. , a richiesta del condannato o del Pubblico Ministero, in sede di esecuzione della pena, ovvero anche nei casi in cui un soggetto sia stato raggiunto da più sentenze di condanna passate in giudicato per reati tra loro avvinti dal medesimo disegno criminoso.
In tal senso anche l’art. 188 delle norme di attuazione che prevede, in caso di più sentenze di patteggiamento pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona, che questa e il Pubblico Ministero possano chiedere al Giudice dell’esecuzione l’applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato quando concordino sull’entità della sanzione sostitutiva o della pena detentiva , prevedendo altresì la possibilità per il Giudice di accogliere la richiesta anche in caso di disaccordo del Pubblico Ministero, qualora lo ritenga ingiustificato.
Da tali considerazioni può dunque evincersi che esiste la possibilità di unificare sotto il vincolo della continuazione tutti i reati eseguiti nel medesimo disegno criminoso sia qualora vengano giudicati in unico processo penale, sia ove il giudizio sia stato reso in più procedimenti distinti e che la sede naturale individuata dal legislatore per far ricorso all’istituto in esame è quella della fase esecutiva. La Suprema Corte ha classificato come “indici rivelatori” dell’unicità del disegno criminoso: la distanza cronologica tra le violazioni di Legge, l’identità o l’analogia dei titoli di reato, lo status del soggetto, le modalità di condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, il bene protetto, la causale (cfr. Cass. Pen., sent. n. 44862/2008). Va detto, però, che la mera individuazione di tali elementi non è, di per sé, sufficiente a configurare l’unicità del disegno criminoso, il quale deve essere accertato dal Giudice anche – attraverso la valutazione di elementi presuntivi ed indiziari. Questi ultimi, in altri termini, soltanto se valutati anche in relazione all’elemento volitivo dell’agente, ben possono provare che le singole violazioni costituiscono parte integrante di un unico programma criminoso, deliberato ab origine nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine (cfr. Cass. Pen. Sent. n. 38009/2007).
Nella prassi giudiziaria la disciplina in esame è stata anticipata anche alla c.d. “fase del merito” riguardante i giudici della cognizione facendo ricorso al c.d. “patteggiamento in continuazione”. L’unico presupposto indispensabile per la riunione in continuazione tra diversi reati è la ricorrenza dell’unicità del disegno criminoso e dunque si potrà anche chiedere un patteggiamento per un reato più grave e porlo in continuazione con quello meno grave ascritto con la sentenza passata in giudicato. Ciò si evince anche da alcune pronunce giurisprudenziali le quali sostengono che “l’applicazione del reato continuato non trova ostacolo nel fatto che uno o più tra i reati per i quali si deve valutare la continuazione sia stato commesso dopo che era passata in giudicato la sentenza relativa agli altri reati di cui trattasi” (Cass. Pen. 17.02.94 n. 196527) ed allo stesso modo “quando la precedente condanna sia intervenuta con riferimento al reato meno grave”.

