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Avvocato penalista – lo spaccio di lieve entità

Avvocato penalista – lo spaccio di lieve entità

Bergamo, 8 novembre 2019

Avvocato penalista – LO SPACCIO DI LIEVE ENTITÀ

L’Avvocato penalista Boccia, assistito dai suoi qualificati collaboratori e grazie all’esperienza maturata negli anni di attività forense ed al costante aggiornamento professionale, offre il supporto necessario e un’assistenza puntuale ai propri assistiti che siano imputati in un procedimento penale per reati connessi all’uso ed allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il legislatore ai commi 1 e 4 del D.P.R. 309/90 (così come introdotto dalla L. 162/1990 e riemerso dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014), distingue fra le c.d. “droghe leggere” e le c.d. “droghe pesanti”. Tale distinzione è rilevante dal momento che la pena minima per i reati connessi alle droghe pesanti è più alta della massima di quelli connessi alle droghe leggere. Questo significa che la normativa vigente valuta che per quanta marijuana e hashish vengano trafficati, l’offesa (alla salute pubblica e alla pubblica sicurezza) è comunque inferiore a quella di chi detiene una non modesta quantità di eroina, o spacci con modalità professionali, dosi di cocaina. Dunque la distinzione fra droghe leggere e droghe pesanti nell’ipotesi ordinaria è un pilastro della nuova normativa.

Il comma quinto del D.P.R. 309/90, invece, prevede oggi un’autonoma ipotesi di reato (non essendo più una circostanza attenuante) che punisce gli stessi fatti previsti dall’art. 73 D.P.R. 309/90 – ossia le condotte di chi coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene le sostanze stupefacenti di cui alle tabelle previste dalla legge – quando questi stessi siano di lieve entità.

La giurisprudenza ha stabilmente definito il fatto di lieve entità, con una distinzione centrata sui mezzi e le modalità, che privilegia il dato quantitativo e qualitativo.

È dunque di lieve entità, ai sensi del comma 5 dell’art. 73 D.P.R. 309/90, il fatto connotato complessivamente dalla minima offensività della condotta. Per valutare se il fatto è di lieve entità, il giudice deve prendere in esame tutti gli elementi indicati nella norma. Quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa) e quelli che si riferiscono all’oggetto materiale del reato (quali le caratteristiche qualitative e quantitative della sostanza stupefacente).

In primo luogo, il comma 5, senza distinguere tra droghe leggere e pesanti, prevede la pena della reclusione dal minimo di sei mesi ed i massimo di quattro anni e della multa da 1.032 a 10.329 euro. Pertanto la qualificazione del reato come fattispecie rientrante nel quinto comma dell’art. 73 del D.P.R. 309/90, consente di avanzare richiesta di concessione della sospensione del procedimento penale con messa alla prova.

Sono poi da porre in evidenza le linee guida per l’Ufficio requirente e la polizia giudiziaria – recanti “Oggetto: la disciplina delle sostanze stupefacenti. Problematiche operative e linee di indirizzo”, adottate dalla Procura distrettuale di Bologna. Vengono così delineate le condizioni in presenza delle quali sarà integrata la fattispecie prevista e punita dall’art. 73, co. 5 D.P.R. n. 309/90.

I principi cardine sono quelli della valutazione congiunta dei parametri normativi e della rilevanza ostativa anche di uno solo dei parametri quando risulti “esorbitante” ossia chiaramente dimostrativo della non lievità del fatto. La valutazione congiunta consente di valutare il fatto in tutte le sue componenti, con la conseguenza che assume notevole rilievo soprattutto per apprezzare il parametro della quantità della sostanza stupefacente nella giusta dimensione. È normale, tuttavia, che un quantitativo esorbitante non può che condurre ad un giudizio di negazione del fatto lieve, senza che occorra prendere in esame gli altri parametri normativi.

Per quanto concerne le indicazioni sulla quantità della sostanza stupefacente, la Procura distrettuale di Bologna prende come riferimento la “quantità ingente” della circostanza aggravante dell’art. 80, co. 2, del D.P.R. 309/90 che non è ravvisabile quando la quantità pura della sostanza stupefacente (il c.d. principio attivo) non sia inferiore a “2000 volte” il valore massimo in milligrammi determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al decreto ministeriale 11 aprile 2006.

La procura distrettuale di Bologna ha dato delle indicazioni anche per quanto concerne i mezzi e le modalità della condotta atte a determinare il carattere episodico o non episodico dell’illecito commercio di sostanze stupefacenti. Pertanto l’eventuale non occasionalità della condotta che esclude la lievità del fatto è determinata quando è evidente l’inserimento del soggetto nell’ambiente dei traffici illeciti o quando risulta presente una struttura organizzata, dimostrata, per esempio dalle modalità di approvvigionamento e di custodia o da quelle di contatto con acquirenti.

Vengono prese in considerazione infine anche le circostanze relative alla persona del colpevole.

Avvocato penalista - spaccio di lieve entità
Avvocato penalista – spaccio di lieve entità
Studio Legale Boccia

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