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Avvocato penalista – reati in materia di documenti e pagamento di imposte

Avvocato penalista – reati in materia di documenti e pagamento di imposte

Bergamo, 7 novembre 2019

Avvocato penalista – REATI IN MATERIA DI DOCUMENTI E PAGAMENTO DI IMPOSTE

(DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74)

L’Avvocato penalista Boccia, dotato di una struttura organizzata ed efficiente, difende personalmente e in tutte le fasi processuali, i propri assistiti coinvolti in un procedimento penale per reati in materia di documenti e pagamento di imposte

Art. 8.  Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1.E’ punito con la reclusione da quattro a otto (così come modificato dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, che ha sostituito le parole “da un anno e sei mesi a sei”) anni chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2.Ai fini dell’applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l’emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni (così come modificato dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124);

Art. 9.  Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1.In deroga all’articolo 110 del codice penale:

2.a)  l’emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall’articolo 2;

3.b)  chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall’articolo 8.

Art. 10.  Occultamento o distruzione di documenti contabili 

1.Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette (così come modificato dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, che ha sostituito le parole “da un anno e sei mesi a sei”) anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

È d’uopo ribadire che la Cassazione, di recente, ha sottolineato che anche dal mancato ritrovamento di una sola fattura è possibile desumerne l’occultamento o la sua distruzione: “Risponde a canoni di logica desumere dal rinvenimento di una fattura presso un terzo il fatto che di quel documento esista fisicamente una copia presso chi l’ha emessa. Ne consegue che non è manifestamente illogico desumere dal mancato rinvenimento di detta copia la conseguenza della sua distruzione ovvero del suo occultamento”. Cassazione penale, sez. III, sentenza 25 settembre 2019, n. 39322

Art. 10-bis.  Omesso versamento di ritenute dovute o certificate

1.E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centomila (così come modificato dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, che ha sostituito la parola “centocinquantamila”) euro per ciascun periodo d’imposta.

L’elemento soggettivo richiesto per tale reato, come ha avuto modo di ribadire la Suprema Corte, è quello del dolo generico, intesa come consapevolezza della illiceità della condotta posta in essere: Non può non ricordarsi che per integrare il reato in questione è sufficiente il dolo generico (S.U. 28 marzo 2013 n.37425); quest’ultimo, tuttavia, proprio in quanto dolo non può essere scisso dalla consapevolezza della illiceità della condotta che viene investita dalla volontà.
La piena consapevolezza della illiceità della condotta che si pone in essere non può, in effetti, mancare nei dolo in un reato come quello in esame, fattispecie propria di chi assume ex lege la funzione di sostituto d’imposta, funzione di assoluto rilievo nel sistema fiscale”
(Cassazione penale, sez. III, sentenza 12 febbraio 2018 n. 6737).

Art. 10-ter Omesso versamento di IVA 

1.E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro centocinquantamila (così come modificato dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, che ha sostituito la parola “duecentocinquantamila”) per ciascun periodo d’imposta.

Giova inoltre ribadire che, ai fini del superamento della soglia di punibilità per l’integrazione del reato di omesso versamento Iva, di cui all’art. 10 ter del D. Lgs. n. 74/2000, l’imposta evasa va calcolata senza considerare gli interessi trimestrali eventualmente dovuti. (Cfr. Cassazione penale, sez. III, sentenza 16 ottobre 2018 n. 46953)

Art. 10-quater Indebita compensazione 

1.E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2.E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Art. 11.  Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte 

1.E’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2.E’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l’ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Si sente inoltre parlare spesso di “Trust”. Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone che permette di separare dal patrimonio di un soggetto alcuni beni in vista del raggiungimento di particolari obiettivi o particolari interessi. Tali beni sono poi affidati a una persona (cd. “trustee”) o ad una società professionale (cd. “trust company”) per la loro gestione. L’istituto del “trust” non trova una propria disciplina nel diritto nazionale, pur essendo considerato come “legittimo” in virtù della ratifica da parte dell’Italia della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, entrata in vigore il 1 gennaio 1992.
Qualora un trust sia costituito in seguito alla notifica di una cartella, per consolidata giurisprudenza si presume si tratti di sottrazione fraudolenta: se non è manifestamente illogico desumere l’intenzione di frodare i creditori dal fatto che il trust è anteriore alla notificazione dei decreti ingiuntivi, non si comprende perché debba essere manifestamente illogico desumere l’intenzione di frodare il Fisco dal fatto dalla costituzione del trust dopo la notificazione delle cartelle, a maggior ragione se la notificazione è successiva ai primi parziali pagamenti rivelatisi, all’evidenza, tali da non evitare nemmeno l’iscrizione ipotecaria”. (Cassazione penale, sez. III, sentenza 21 gennaio 2019 n. 2569).

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Studio Legale Boccia

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