Bergamo, 17 marzo 2021
Avvocato penalista – RESISTENZA A UN PUBBLICO UFFICIALE
L’Avvocato penalista Boccia, assistito dai suoi qualificati collaboratori e grazie all’esperienza maturata negli anni di attività forense ed al continuo aggiornamento professionale, offre ai propri assistiti coinvolti in un procedimento penale per reati di resistenza a un pubblico ufficiale il supporto necessario ed un’assistenza puntuale; siano loro imputati o persone offese che intendono costituirsi parte civile.
Commette il delitto in esame chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad incaricato di pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza.
Il bene giuridico tutelato dal delitto di resistenza a pubblico ufficiale, è quello della sicurezza e libertà di azione del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio contro fatti di opposizione violenta. Tale reato ha natura plurioffensiva e legittima quindi il danneggiato a costituirsi parte civile al fine di ottenere il risarcimento dei danni morali subiti a causa dell’azione delittuosa.
Ai fini della configurabilità dell’elemento oggettivo del reato in esame è necessario che la condotta costituisca un impedimento concreto per l’esercizio del pubblico ufficio, con sviamento delle finalità previste normativamente, frustrando in particolare la continuità dell’attività della pubblica amministrazione (Cassazione penale sez. VI, 28/04/1994).
Infatti, mentre nel caso previsto dall’art. 337, la violenza o minaccia si riferisce ad un’attività futura del funzionario, nell’ipotesi in esame la violenza o la minaccia è posta in essere mentre il funzionario compie l’atto del suo ufficio e mira ad opporsi all’attività in corso.
Come nel reato precedente (art. 336 c.p.), il dolo è specifico, traducendosi nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia al fine di opporsi al compimento di un atto dell’ufficio, mentre del tutto estranei sono lo scopo mediato ed i motivi di fatto avuti di mira dall’agente” (Cassazione penale sez. VI, 20/10/2020, n.35277).
Il delitto in esame è integrato anche dalla violenza c.d. impropria, la quale, pur non aggredendo direttamente il soggetto, impedisce o comunque ostacola la funzione pubblica; solo la resistenza passiva, in quanto negazione di qualsiasi forma di violenza o minaccia, rimane al di fuori della previsione legislativa di cui all’articolo 337 c.p. (Cassazione penale sez. VI, 25/05/1996, n.7061).
È necessario che la violenza o la minaccia abbia natura positiva e si estrinsechi in un’attività contro il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, che palesi in modo concreto il proposito di interdire o ostacolare a quest’ultimo il compimento del proprio ufficio o servizio. Ne consegue che la fuga non integra il delitto di resistenza, essendo necessario che ad essa si accompagnino manovre che concretizzino l’esplicazione di una vera e propria intimidazione contro il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, atta a paralizzare o, quanto meno, a contrastare l’attività di costui.
Inoltre, non costituisce il reato di resistenza di pubblico ufficiale la semplice disobbedienza o la resistenza passiva agli agenti, poiché solo un comportamento positivo può integrare tale ipotesi delittuosa.
Per violenza deve intendersi qualsiasi condotta, idonea a raggiungere lo scopo di ostacolare l’attività del pubblico ufficiale e che sia esercitata durante il compimento dell’atto di ufficio, che ponga in pericolo l’integrità fisica del pubblico ufficiale.
Inoltre, per ciò che concerne la resistenza, preme sottolineare che la violenza o la minaccia nei confronti di più pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio, “posta in essere nel medesimo contesto fattuale per impedire il compimento di uno stesso atto di ufficio o di servizio, atteso che il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è il regolare svolgimento dell’attività della P.A. e non l’integrità fisica del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio”, integra un unico reato e non il concorso formale omogeneo di reati (Cassazione penale sez. VI, 28/09/2017, n.52725).
In tema di rapporti tra le ipotesi delittuose previste dagli articoli 336 e 337 c.p., mentre la fattispecie tipica della resistenza consiste nella illecita reazione, posta in essere per sottrarsi a un atto che il pubblico ufficiale sta compiendo, quella del reato di cui all’articolo 336 c.p. consiste nel cercare di coartare comunque la volontà del pubblico ufficiale per costringerlo a non compiere un atto del proprio ufficio o servizio, ovvero a non portarlo a termine, se già iniziato (Cassazione penale sez. VI, 06/10/1993).
Nel caso di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, se la violenza o la minaccia precede il compimento dell’atto del pubblico ufficiale si versa nell’ipotesi delittuosa di cui all’articolo 336 c.p., se è usata durante il compimento dell’atto di ufficio al fine di impedirlo, si ha resistenza ai sensi dell’articolo 337 c.p.; se invece è usata a causa di un atto già compiuto si ha oltraggio aggravato, quando il fatto è offensivo dell’onore e del prestigio del pubblico ufficiale.


