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Avvocato Penalista – parte civile

Avvocato Penalista – parte civile

Avvocato Penalista – parte civile

L’ Avvocato Penalista Giuseppe Boccia grazie ad un’esperienza decennale nella maggior parte delle aule dei Tribunali d’Italia, offre un’efficace e seria difesa alle vittime di reato che intendono costituirsi parte civile nel processo penale.

Si diventa parte civile nel processo penale mediante apposito atto di costituzione di parte civile, che produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo.

Lo scopo della costituzione di parte civile da parte del soggetto al quale il reato ha recato danno, ovvero i suoi successori universali, è quello di far ottenere loro da parte dell’imputato e dal responsabile civile il risarcimento di tutti i danni prodotti dal reato, nonché il rimborso delle spese di giudizio e la restituzione dei beni di cui il danneggiato sia stato eventualmente privato in seguito al reato. E’ dunque uno strumento atto ad introdurre le pretese civilistiche conseguenti al danno cagionato dal fatto-reato alla persona danneggiata, direttamente nel processo penale con la costituzione di parte civile.

La possibilità di costituirsi parte civile nel processo penale può avvenire per l’udienza preliminare oppure direttamente in dibattimento. Non ci si può infatti costituire parte civile prima che il Pubblico Ministero abbia formulato la richiesta di rinvio a giudizio. Ove così non fosse, vi sarebbe un evidente contrasto con quanto previsto dall’art. 419 c.p.p. che prevede la notifica alla persona offesa dell’avviso contenente la fissazione dell’udienza preliminare. Pertanto risulta precluso alla parte civile l’ingresso nel processo penale nel corso delle indagini preliminari dove il P.M. non è ancor giunto alla determinazione sull’esercizio o meno dell’azione penale. Per quanto invece attiene al giudizio che si svolge con le forme della citazione diretta, il termine risulta ovviamente coincidere con quello della citazione a giudizio. Limite oltre cui la costituzione di parte civile non è più ammessa, in ossequio al disposto degli artt. 79 e 484 c.p.p. da cui emerge come il termine ultimo per la costituzione di parte civile sia la fase della costituzione delle parti.

Quanto alle formalità per la costituzione di parte civile, questa varia nelle modalità a seconda della fase processuale in cui ci si trova. Può essere presentata direttamente in udienza (preliminare o dibattimentale) o in fase antecedente. In tale ultima ipotesi la costituzione di parte civile non si realizza in un unico momento, come avviene col deposito dell’atto in udienza, ma perché abbia efficacia si deve preliminarmente depositare l’atto presso la cancelleria del giudice avanti al quale il danneggiato si costituisce ed estratte copie autentiche dello stesso atto, notificarle alle persone cui si richiede il risarcimento e al Pubblico Ministero. La notifica della dichiarazione di costituzione di parte civile deve essere personalmente notificata all’imputato, anche presso il domicilio dichiarato o eletto o ai sensi dell’art. 161 comma secondo c.p.p. Qualora l’imputato non abbia comunicato la modifica o sia divenuta impossibile la notifica nel dichiarato o eletto domicilio, questa sarà consegnata al difensore ex art. 161 comma  quarto c.p.p. Il mero deposito della dichiarazione di costituzione di parte civile senza le necessarie notifiche non pone il danneggiato in condizione di divenire una parte processuale. La dichiarazione difatti produce effetto dal giorno in cui è notificata alle altre parti.

L’art. 78 c.p.p. indica forme e contenuto della dichiarazione di costituzione di parte civile ed i requisiti richiesti sono a pena di inammissibilità della dichiarazione stessa. Risulta anzitutto necessario individuare la parte danneggiata e nell’ipotesi in cui la stessa si avvalga di un procuratore speciale, non titolare del diritto, nello stesso atto dovranno essere indicate le generalità del rappresentante e del rappresentato. Segue la precisa individuazione dell’imputato nei confronti del quale viene esercitata l’azione civile e l’indicazione delle generalità del difensore e della relativa procura speciale. Il danneggiato dal reato sta difatti in giudizio unicamente a mezzo di un difensore con impossibilità dello stesso di esercitare i diritti lui spettanti sulla base di un mandato generale ad litem che renderebbe inammissibile la relativa domanda. Particolare attenzione merita l’esame delle formalità relative alle ragioni che giustificano la domanda. Tali ragioni devono essere esposte nell’atto di costituzione, non solo con un generico riferimento al reato, ma attraverso la puntuale esplicazione della causa petendi (ossia la ragione del domandare) che si sostanzia nelle motivazioni atte a collegare il danno arrecato con la condotta posta in essere dal soggetto cui tale danno è richiesto.

Resta inteso che tale elemento potrà anche dedursi con l’imputazione contestata qualora sia comunque individuabile il nesso eziologico. Il petitum (ossia ciò che si chiede) non necessita di precisa determinazione, contrariamente a quanto avviene in sede civile, dato che nel corso del processo potranno emergere quegli elementi da porre a fondamento di una dettagliata richiesta di risarcimento danni, della restituzione o di entrambe, ma il tutto potrà essere oggetto di richiesta in sede di deposito conclusioni. Infine l’atto di costituzione di parte civile dovrà recare a pena di inammissibilità la firma del difensore, anche meramente quale fonte di autentica della firma apposta dalla parte.

La procura speciale prevista dall’art. 122 c.p.p. viene utilizzata ogniqualvolta l’atto, che la parte può compiere personalmente, viene posto in essere dal difensore. La forma è quella dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata (art. 39 disp. att. c.p.p.) e deve contenere oltre le indicazioni specificamente richieste dalla legge, quella dell’oggetto per cui è conferita ed i fatti cui attiene. La procura indicata dall’art. 78 co. 3 c.p.p. costituisce sia mandato alle liti che procura speciale a costituirsi parte civile.

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Studio Legale Boccia

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