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Avvocato penalista – Concorso Morale in Abuso d’Ufficio

Avvocato penalista – Concorso Morale in Abuso d’Ufficio

Bergamo, 20 aprile 2022

Avvocato penalista – CONCORSO MORALE IN ABUSO D’UFFICIO

L’Avvocato penalista Giuseppe Boccia, riporta un approfondimento circa un caso affrontato dallo Studio Legale Boccia sito in Bergamo.

La vicenda oggetto di un procedimento penale riguarda una contestazione stradale durante la quale un agente di Polizia Locale dopo aver fermato un’automobilista distruggeva ed occultava il preavviso di accertamento relativo all’infrazione commessa dalla conducente del veicolo, omettendo di consegnarlo all’ufficio verbali del Comando di Polizia Locale per la sua registrazione dal momento che la stessa vettura apparteneva ad un Carabiniere in servizio presso la medesima tenenza. Il repentino cambio di atteggiamento da parte del poliziotto si deve alla esplicita richiesta da parte di un Appuntato (in servizio presso la medesima tenenza), e tramite quest’ultimo, del Carabiniere, di annullare la sanzione amministrativa precedentemente elevata dall’agente di Polizia, così da procurare un ingiusto vantaggio al Carabiniere dispensandolo in concreto dal pagamento della multa per divieto di sosta.

L’agente di Polizia Locale, l’Appuntato e il Carabiniere ricevono così lavviso di conclusione delle indagini preliminari per essere indagati in concorso tra loro dei reati di soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.) e del reato di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.).

Circa la configurabilità del concorso morale (nel caso che ci interessa dell’Appuntato e del Carabiniere) nel reato di abuso d’ufficio, la pacifica giurisprudenza di legittimità sostiene l’irrilevanza penale della raccomandazione rispetto al concorso nel reato di abuso di ufficio (Cass. pen., sez. VI, decisione n. 35661 del 2005), secondo cui la mera raccomandazione non configura il concorso morale nel reato di abuso di ufficio, in assenza di ulteriori comportamenti positivi o coattivi che abbiano efficacia determinante sulla condotta del soggetto qualificato, atteso che la raccomandazione lascia libera la volontà del soggetto attivo di aderire o meno secondo il suo personale apprezzamento.

Diversamente, in presenza di una cooperazione materiale o, come nel caso in esame, della determinazione e dell’istigazione da parte di terzi a commettere il reato di abuso di ufficio, questi ultimi risponderanno del delitto di cui all’art. 323 c.p. in concorso con l’esecutore materiale del fatto. In un caso simile la Suprema Corte ha ravvisato il concorso morale in abuso d’ufficio nell’ipotesi di una “telefonata di raccomandazione che convince il pubblico ufficiale a non compiere il suo dovere, a prescindere dalla prova stringente sull’effetto che questa ha avuto sulla determinazione del pubblico ufficiale a compiere o meno il suo dovere”(Cass. pen. sez. VI, decisione n. n. 21006 del 2021, in relazione a un caso in cui grazie alla chiamata dei “notabili” del posto, non era stata ritirata la carta di circolazione per un’infrazione stradale relativa alla mancata annotazione della installazione di un gancio di traino presente sull’autovettura, mentre veniva comminata la sanzione meno grave per il mancato utilizzo di luci abbaglianti fuori dal centro abitato).

Circa i profili difensivi, occorre anzitutto premettere che il delitto di abuso d’ufficio non rientra nel catalogo dei delitti ostativi alla concessione dei benefici penitenziari di cui all’art. 4 bis ord. penit. (oggetto della c.d. riforma “spazza corrotti”) e che pertanto l’esecuzione della pena potrà essere sospesa (evitando così il carcere) se si giungerà ad una condanna alla reclusione non superiore agli anni 3 o 4. Si potrà altresì beneficiare della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.) in ipotesi di condanna a pena inferiore ad anni 2, senza che sia necessario il pagamento di una somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria (condizione imposta dall’art. 165 co. 3 c.p. nei casi di condanna per i reati di cui agli artt. 314, 317, 318, 319 ter, 319 quater, 320, 321 e 322 bis c.p.).  L’istituto della sospensione condizionale della pena (art. 163 e ss. c.p.) tra i tanti benefici, estende la propria efficacia anche alla pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, che diversamente seguirebbe in ipotesi di condanna per i delitti commessi con l’abuso dei poteri o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio (art. 31 c.p.). Con la conseguenza che se il Giudice dovesse concedere la sospensione condizionale della pena per il delitto di cui all’art. 323 c.p., ne rimarrebbe sospesa anche la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, dal momento che il delitto di cui all’art. 323 c.p. non risulta essere ricompreso nei limiti di cui all’art. 166 c.p.

Dunque nell’ipotesi in cui dagli atti di indagine emergano circostanze fattuali che possano determinare un verdetto di colpevolezza, una pronta ed efficace difesa suggerirebbe, per i benefici che ne conseguono, di ottenere una pena complessiva inferiore agli anni 2. Ciò lo si ribadisce, consentirebbe non solo la sospensione condizionale della pena per la durata di 5 anni, cui conseguirebbe l’estinzione del reato (se trascorsi i quali il condannato non commette un delitto della stessa indole ed adempie agli obblighi imposti, il reato si estingue), ma anche la sospensione della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici. A tale risultato si potrà pervenire scegliendo la strada del rito alternativo del patteggiamento c.d. allargato (art. 444 c.p.p.), quando la pena detentiva, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non superi i 5 anni soli o congiunti a pena pecuniaria. Il delitto di cui all’art. 323 c.p. infatti non rientra nei limiti ostativi al rito di cui al comma 1 bis (specifiche ipotesi delittuose ivi previste) dell’art. 444 c.p.p. e non comporta le ulteriori condizioni di cui al comma 1 ter (che subordina l’ammissibilità del rito ad una riparazione pecuniaria) della medesima disposizione.

Diversamente, laddove gli atti di indagine dovessero risultare scarni o vi fossero delle valide argomentazioni di diritto, si potrebbe scegliere la via del rito abbreviato o del dibattimento.

Avvocato Penalista – concorso morale in abuso d’ufficio
Studio Legale Boccia

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