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Avvocato Penalista – legge spazza corrotti

Avvocato Penalista – legge spazza corrotti

Avvocato Penalista – Legge spazza corrotti

Nel gennaio del 2019 il legislatore è intervenuto riformando la materia dei delitti contro la Pubblica Amministrazione con la c.d. Legge spazza corrotti, n. 3 del 9 gennaio 2019, intitolata “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”. Tale intervento normativo, oltre a riformare la materia dei reati contro la P.A., ha inciso anche sulla disciplina della prescrizione del reato nonché sulla disciplina extrapenale in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici.

Infatti, il rafforzamento del contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione si articola in una serie di misure volte a inasprire le pene principali e accessorie per i reati di corruzione, rendere più efficaci le indagini preliminari e limitare l’accesso dei condannati ai benefici carcerari.

 

Innanzitutto, in tema di lotta alla corruzione, dal 31 gennaio 2019, giorno di entrata in vigore della legge cosiddetta “Spazzacorrotti”, è precluso ai soggetti condannati per la maggior parte dei reati contro la Pubblica Amministrazione di accedere ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione, a meno che non collaborino con la giustizia.

L’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario, così come riformulato dall’art. 1 della Legge 3 del 2019, prevede che  “L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati” per i delitti di cui agli “artt. 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bis” solo nei casi in cui detenuti e internati per tali delitti, collaborino con la giustizia a norma dell’articolo 58 ter ord. penit. o a norma dell’articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale.

Pertanto le condizioni di accesso a misure alternative ed ai benefici penitenziari sono state ridisegnate, con risvolti e ripercussioni anche sul diritto penale processuale: la sospensione dell’ordine di esecuzione prevista dall’art. 656, co. 5 c.p. è esclusa dall’art. 656, co. 9 c.p. Pertanto i condannati per i delitti di cui all’art. 4 bis ord. penit., che non collaborano con la giustizia, entrano comunque in carcere.

L’inserzione dei delitti contro la Pubblica Amministrazione in normative istituite per il contrasto alle forme più pericolose di criminalità organizzata va nella linea prefigurata dalla previsione dei delitti di corruzione nel c.d. codice antimafia, con l’intento di allineare sotto l’aspetto normativo la criminalità white collar alla criminalità nera.

 

Tale intento normativo traspare anche dall’aumento delle pene accessorie in caso di condanna per reati contro la Pubblica Amministrazione:

  • l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazionee l’interdizione dai pubblici uffici divengono perpetue in caso di condanna superiore a 2 anni di reclusione;
  • la riabilitazione non produce effetti sulle pene accessorie perpetue. Infatti, decorsi almeno 7 anni dalla riabilitazione, è prevista l’estinzione della pena accessoria perpetua quando il condannato abbia dato “prove effettive e costanti di buona condotta”;
  • l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione è introdotta anche come misura interdittiva, che si applica all’imputato prima della condanna.

 

Aumentano le pene per i reati di corruzione per l’esercizio della funzione ex art. 318 c.p. (la fascia edittale passa da 1-6 anni a 3-8 anni) e di appropriazione indebita ex art. 646 c.p. (dalla reclusione fino a 3 anni e multa fino a euro 1032 si passa alla reclusione da 2 a 5 anni e alla multa da 1.000 a 3.000 euro).

È prevista una causa di non punibilità per chi collabora con la giustizia, purché vi sia confessione spontanea da parte dell’interessato prima di aver notizia delle indagini a proprio carico e comunque entro 4 mesi dalla commissione del reato.

 

È stata inoltre riformata la disciplina della prescrizione, le cui novità trovano tuttavia applicazione dal 1° gennaio 2020. Si prevede la sospensione del corso della prescrizione dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado (sia di condanna che di assoluzione) o dal decreto di condanna, fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla data di irrevocabilità del decreto penale.

È stata inoltre modificata la norma sulla decorrenza della prescrizione esclusivamente in riferimento al reato continuato: per il quale il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione; viene confermato invece che il termine della prescrizione per il reato consumato, decorre dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole e per il reato permanente dal giorno in cui è cessata la permanenza.

 

Per ciò che concerne invece la parte finale della Legge, essa è dedicata al tema della trasparenza dei partiti, dei movimenti politici e delle fondazioni politiche.

La legge 3 del 2019 ha infatti introdotto una serie di norme stringenti sulle donazioni ai movimenti politici così da favorire maggiore trasparenza e impedire giri di denaro occulti.

La legge ha previsto anche l’obbligo nei confronti di partiti e movimenti politici, delle liste elettorali, di pubblicare sul proprio sito internet il curriculum vitae dei candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale.

Avvocato Penalista – legge spazza corrotti
Studio Legale Boccia

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