Bergamo, 13 aprile 2022
Avvocato Penalista – violenza sessuale
L’Avvocato Penalista Boccia, assistito dai suoi qualificati collaboratori e grazie all’esperienza professionale maturata negli anni di attività forense, offre ai propri assistiti coinvolti in un procedimento penale per reati di violenza sessuale il supporto necessario e una difesa puntuale e accorata; siano loro imputati o persone offese che intendono costituirsi parte civile.
Il delitto di violenza sessuale, previsto dall’art. 609 bis c.p., tutela la libertà sessuale contro tutte quelle condotte che ledono la libera disponibilità del proprio corpo in relazione a fatti che incidono sulla sfera sessuale. La giurisprudenza chiarisce infatti che il reato di violenza sessuale consiste sia nella violenza fisica in senso stretto – che si realizza anche nel compimento di atti di libidine repentini e compiuti senza accertarsi del consenso della persona destinataria o prevenendo la manifestazione del dissenso – sia nella intimidazione psicologica atta a costringere la vittima a subire gli atti sessuali.
L’elemento oggettivo del reato consiste nel:
- costringere taluno a compiere o subire atti sessuali (art. 609 bis, co. 1 c.p.)
- indurre taluno a compiere o subire atti sessuali (art. 609 bis, co. 2 c.p.).
Nell’ipotesi di cui al primo comma l’azione illecita deve essere commessa con violenza, con minaccia o mediante abuso di autorità (sul contrasto giurisprudenziale sorto circa la natura privatistica o pubblicistica dell’abuso di autorità si veda “Avvocato Penalista – violenza sessuale e abuso di autorità”).
Nell’ipotesi di cui al secondo comma, invece, la condotta incriminata deve essere compiuta:
- abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica dell’offeso (art. 609 bis, co. 2 n. 1). Si tratta di una vera e propria sopraffazione del soggetto agente nei confronti della vittima, che non è in grado di autodeterminarsi liberamente versando in condizioni di particolare vulnerabilità; l’induzione si realizza quando, con un’opera di persuasione spesso sottile o subdola, l’agente spinge o convince la persona che si trovi in stato di inferiorità a sottostare ad atti che diversamente non avrebbe compiuto.
- traendo in inganno la persona offesa sostituendosi ad un’altra persona (art. 609 bis, co. 2 n. 2).
L’ultimo comma prevede una circostanza attenuante consistente nella minore gravità del fatto: tale circostanza è applicabile a tutte quelle fattispecie in cui, avuto riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive e alle circostanze dell’azione, sia possibile ritenere che la libertà sessuale personale della vittima sia stata compromessa in maniera non grave.
L’art. 13, L. 19 luglio 2019 n. 69 (c.d. Codice Rosso) ha aumentato la pena prevista per i delitti di violenza sessuale (artt. da 609 bis c.p. a 609 octies c.p.): in particolare, il provvedimento in esame ha modificato l’articolo in commento, prevedendo l’aumento della pena della reclusione da 5 anni a 6 anni nel minimo edittale e da 10 anni a 12 anni nel massimo edittale.
Questione assai dibattuta in dottrina e giurisprudenza, riguarda i criteri di discernimento tra il delitto di violenza sessuale per induzione (art. 609 bis, co. 2 n. 1 c.p.) e la fattispecie di atti sessuali con minorenni (art. 609 quater c.p.).
Occorre anzitutto premettere che il reato di violenza sessuale per induzione si differenzia da quello di cui all’art. 609 quater c.p., in quanto nelle forme della costrizione o dell’induzione, si riflette la mancanza di consenso della vittima. Diversamente nel reato di atti sessuali con minorenni (art. 609 quater c.p.), il consenso è presente ma in relazione ad un soggetto in condizione di immaturità, con conseguente responsabilità penale dell’agente.
Infatti nel caso di violenza sessuale a danno di un minorenne, la condotta è caratterizzata dall’induzione che si realizza quando con un’opera di persuasione sottile, quanto subdola, l’agente spinge o istiga il soggetto che versi nella situazione di inferiorità psichica o fisica ad aderire ad atti sessuali che, altrimenti, non avrebbe compiuto.
Di contro il delitto previsto dall’art. 609 quater c.p., si connota per una condotta che viene definita “a forma libera”, di tipo intrusivo verso la sessualità del minore, senza, tuttavia, che ricorrano i fatti tipici della costrizione (art. 609 bis, co. 1) o della induzione (art. 609 bis co. 2 c.p.), come si evince dalla clausola di riserva contenuta nella parte iniziale dell’art. 609 quater c.p., laddove si parla di condotte commesse al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 609 bis c.p. che viene richiamato esclusivamente ai fini della pena.


