Bergamo, 15 novembre 2019
Avvocato penalista – OMICIDIO DEL CONSENZIENTE
L’Avvocato penalista Boccia, dotato di una struttura organizzata ed efficiente, difende personalmente e in tutte le fasi processuali, i propri assistiti coinvolti in un procedimento penale per i reati di omicidio del consenziente e di aiuto/istigazione al suicidio, siano loro imputati o persone offese che intendono costituirsi parte civile;
L’art. 579 c.p. punisce la condotta di chi cagiona la morte di un uomo, col consenso del medesimo. Il consenso pertanto della persona offesa costituisce elemento della fattispecie di reato. Ciò trova conferma nella configurazione del terzo comma dell’art. 579 c.p., nel quale si ripristina la ravvisabilità delle disposizioni relative all’omicidio tutte le volte che la manifestazione di volontà del consenziente debba ritenersi viziata in conseguenza di una presunzione di legge o di accertamenti di fatto. Il consenso, pertanto, non esclude la punibilità, dal momento che secondo il nostro ordinamento, il bene della vita è indisponibile.
Non si applicano le aggravanti indicate nell’articolo 61 c.p.
Si applicano le disposizioni relative all’omicidio se il fatto è commesso:
1) contro una persona minore degli anni diciotto;
2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;
3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.
Per quanto concerne l’elemento soggettivo, la fattispecie è punibile a titolo di dolo generico. Il soggetto agente, inoltre, deve essere consapevole di agire con il consenso del soggetto passivo.
Il discrimine tra il reato di omicidio del consenziente e quello di istigazione o aiuto al suicidio va individuato nella modalità della condotta dell’agente: si avrà omicidio del consenziente nel caso in cui colui che causa la morte si sostituisce all’aspirante suicida, pur se con il consenso di questi, assumendone in proprio l’iniziativa; mentre si avrà istigazione o aiuto al suicidio tutte le volte in cui la vittima abbia conservato il dominio della propria azione, nonostante la presenza di una condotta estranea di determinazione o di aiuto alla realizzazione del suo proposito
ISTIGAZIONE O AIUTO AL SUICIDIO
L’art. 580 c.p. punisce la condotta di chiunque determina altrui al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione. Chi ha indotto altri a commettere il suicidio è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.
Se il suicidio non viene realizzato, l’istigatore è punito con la reclusione da uno a cinque anni sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.
Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell’art. 579 c.p. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d’intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all’omicidio.
Giova ribadire che, relativamente a tale reato è intervenuta di recente la Corte Costituzionale, con un’ordinanza storica. Nello specifico, la pronuncia è andata a scardinare il principio secondo il quale è da ritenersi responsabile chiunque agevoli il suicidio di un altro soggetto, a prescindere dalle circostanza in cui quest’ultimo viene a trovarsi.
Per il tramite della precedente ordinanza n. 207/2018, la Corte già aveva anticipato la sua perplessità nei confronti di una punibilità assoluta nei casi di agevolazione del suicidio: “Entro lo specifico ambito considerato, il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce, quindi, per limitare la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., imponendogli in ultima analisi un’unica modalità per congedarsi dalla vita, senza che tale limitazione possa ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse costituzionalmente apprezzabile, con conseguente lesione del principio della dignità umana, oltre che dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza in rapporto alle diverse condizioni soggettive (art. 3 Cost.: parametro, quest’ultimo, peraltro non evocato dal giudice a quo in rapporto alla questione principale, ma comunque sia rilevante quale fondamento della tutela della dignità umana). […]. Occorre, tuttavia, considerare specificamente situazioni come quella oggetto del giudizio a quo: situazioni inimmaginabili all’epoca in cui la norma incriminatrice fu introdotta, ma portate sotto la sua sfera applicativa dagli sviluppi della scienza medica e della tecnologia, spesso capaci di strappare alla morte pazienti in condizioni estremamente compromesse, ma non di restituire loro una sufficienza di funzioni vitali..
Il riferimento è, più in particolare, alle ipotesi in cui il soggetto agevolato si identifichi in una persona (a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli.
La stessa Corte è tornata dunque a pronunciarsi con decisione del 25 settembre 2019, ribadendo che la non punibilità rispetto all’art. 580 c.p. deve rispettare una serie di parametri: “La Corte costituzionale si è riunita in camera di consiglio per esaminare le questioni sollevate dalla Corte d’assise di Milano sull’articolo 580 del Codice penale riguardanti la punibilità dell’aiuto al suicidio di chi sia già determinato a togliersi la vita.
In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa fa sapere che la Corte ha ritenuto non punibile ai sensi dell’articolo 580 del codice penale, a determinate condizioni, chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli.
In attesa di un indispensabile intervento del legislatore, la Corte ha subordinato la non punibilità al rispetto delle modalità previste dalla normativa sul consenso informato, sulle cure palliative e sulla sedazione profonda continua (articoli 1 e 2 della legge 219/2017) e alla verifica sia delle condizioni richieste che delle modalità di esecuzione da parte di una struttura pubblica del SSN, sentito il parere del comitato etico territorialmente competente.
La Corte sottolinea che l’individuazione di queste specifiche condizioni e modalità procedimentali, desunte da norme già presenti nell’ordinamento, si è resa necessaria per evitare rischi di abuso nei confronti di persone specialmente vulnerabili, come già sottolineato nell’ordinanza 207 del 2018.
Rispetto alle condotte già realizzate, il giudice valuterà la sussistenza di condizioni sostanzialmente equivalenti a quelle indicate”.


