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LA SEMILIBERTÀ “SURROGATORIA”: NON PRESUPPONE I DUE TERZI DI PENA ESPIATA

LA SEMILIBERTÀ “SURROGATORIA”: NON PRESUPPONE I DUE TERZI DI PENA ESPIATA

LA SEMILIBERTÀ “SURROGATORIA”:

NON PRESUPPONE I DUE TERZI DI PENA ESPIATA

La Semilibertà Surrogatoria Non Presuppone i Due Terzi Di Pena Espiata. Con la sentenza n. 27441/2024 la Cassazione penale, accogliendo il ricorso, si è pronunciata sancendo che, se la pena inflitta rientra nei limiti previsti per l’affidamento in prova ed il titolo di condanna non è per uno dei reati di prima fascia di cui all’art. 4 bis O.P., la semilibertà va concessa senza limiti rispetto al periodo di espiazione.

La Corte di Cassazione ha infatti ritenuto fondata la doglianza mossa dal ricorrente alla decisione del Tribunale di Sorveglianza secondo cui riteneva necessaria, ai sensi dell’art. 50 ord. pen., l’avvenuta espiazione dei due terzi della pena. I Giudici di legittimità, infatti, basandosi sul fatto che la pena inflitta rientrava nel limite di ammissibilità della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale ed essendo il titolo della condanna non compreso nell’elenco di cui al comma 1 dell’art. 4-bis ord. pen. (c.d. reati di prima fascia), ritenevano non necessario il requisito di un tempo minimo di espiazione della pena.

Esiste, dunque, una ulteriore ipotesi che è quella della semilibertà surrogatoria dell’affidamento in prova contemplata dal terzo periodo del comma 2 dell’articolo 50 dell’ordinamento penitenziario e che, come indica la Cassazione non richiede un periodo minimo di espiazione e risulta preclusa solo nel caso di reati di prima fascia, ovvero quelli contemplati dal solo comma 1 dell’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario e non quelli di seconda e terza fascia contemplati invece dai commi 1-ter e 1-quater dello stesso articolo per i quali il tempo di pena espiata non rileva.

GIUSEPPE BOCCIA AVVOCATO PENALISTA

GIUSEPPE BOCCIA AVVOCATO PENALISTA BERGAMO

Studio Legale Boccia

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