ABUSO D’UFFICIO E INTERCETTAZIONI: 8 GLI ARTICOLI DEL DDL NORDIO
SINTETICAMENTE IL PROVVEDIMENTO
Il disegno legge, noto come “ddl Nordio” è stato approvato in via definitiva dalla Camera: abolito l’abuso d’ufficio e sono state introdotte più regole per le intercettazioni e il carcere preventivo.
ABROGAZIONE DEL DELITTO DI ABUSO D’UFFICIO
Abroga il delitto di abuso d’ufficio, previsto dall’articolo 323 del codice penale, abrogandolo e modifica l’art. 346-bis c.p., che disciplina il reato di traffico di influenze illecite.
INTERCETTAZIONI TELEFONICHE
Reca alcune modifiche alla disciplina delle intercettazioni al fine di rafforzare la tutela del terzo estraneo al procedimento rispetto alla circolazione delle comunicazioni intercettata. È prevista l’introduzione del divieto di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni in tutti i casi in cui quest’ultimo non sia riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento. Vi è dunque il divieto di riportate le conversazioni e i dati relativi a soggetti non coinvolti dalle indagini, se non considerati rilevanti per il procedimento. E nella richiesta di misura cautelare del Pm e nell’ordinanza del giudice non dovranno essere indicati i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia considerato indispensabile per l’esposizione degli elementi rilevanti. Il giudice dovrà quindi stralciare le intercettazioni che contengono dati relativi a soggetti diversi dalle parti, ove non essenziali. impossibilità al rilascio di copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione se la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori. Introduzione dell’obbligo per il PM di stralciare dai brogliacci espressioni lesive della reputazione o riguardanti dati sensibili di soggetti diversi dalle parti.
INFORMAZIONE DI GARANZIA
Nell’informazione di garanzia dovrà essere contenuta una descrizione sommaria del fatto su cui si indaga. La consegna dell’atto dovrà avvenire in modo di garantire la riservatezza del destinatario.
MISURE CAUTELARI
Intervento in materia di misure cautelari, viene introdotto l’istituto dell’interrogatorio preventivo della persona sottoposta alle indagini preliminari rispetto alla eventuale applicazione della misura cautelare, introducendo altresì la decisione collegiale per l’adozione dell’ordinanza applicativa della custodia in carcere nel corso delle indagini preliminari.
LIMITAZIONE DEL POTERE DI APPELLO DEL PUBBLICO MINISTERO
Esclude il potere del PM di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’articolo 550, commi 1 e 2, c.p.p.
MODIFICHE ALL’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
Introduce modifiche all’ordinamento giudiziario (R.D. n. 12 del 1941) in materia di tabelle infradistrettuali e in materia di criteri per l’assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari conseguenti all’introduzione della composizione collegiale del giudice per le indagini preliminari.
INCREMENTO DELL’ORGANICO DELLA MAGISTRATURA
Incremento dell’organico della magistratura, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado.
REQUISITO DEI GIUDICI POPOLARI
Il requisito dell’età non superiore a 65 anni dei giudici popolari deve essere riferito esclusivamente al momento in cui il giudice viene chiamato a prestare servizio nel collegio.
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