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Affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 D.P.R. 309/1990 – affidamento al Sert

Affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 D.P.R. 309/1990 – affidamento al Sert
La liberazione dalla dipendenza e l’occasione di libertà offerta dall’affidamento terapeutico.

AFFIDAMENTO IN PROVA IN CASI PARTICOLARI EX ART. 94 D.P.R. 309/1990AFFIDAMENTO AL SERT

Lo Studio Legale Boccia grazie ad un’esperienza decennale in questioni di carattere penale, offre un’efficace e puntuale assistenza difensiva anche in fase di esecuzione della pena (e quindi a seguito di sentenza di condanna).

Il nostro sistema legislativo, infatti, offre la possibilità (in presenza delle condizioni di legge), al condannato con sentenza di condanna passata in giudicato, di sospendere l’esecuzione della pena e di espiarla in modalità alternative alla detenzione (e quindi al di fuori del carcere).

Lo Studio Legale Boccia, infatti, ha grande esperienza nella predisposizione di istanze di affidamento in prova al SERT (art. 94 D.P.R. 309/1990), che il condannato con sentenza definitiva (non più soggetta a impugnazioni), può presentare all’organo giudiziario competente.

La misura alternativa in esame consente, al condannato – con sentenza definitiva – tossicodipendente o alcooldipendente, di proseguire o intraprendere il trattamento terapeutico nel corso dell’espiazione di una pena entro determinati limiti che andremo meglio a specificare.

Si precisa che è un beneficio non concedibile più di due volte nella vita della persona ( art. 94 D.P.R. n. 309/1990).

La Corte Costituzionale ha dichiarato legittima costituzionalmente tale disposizione normativa ritenendo ragionevole la scelta discrezionale del legislatore di limitare a due volte gli affidamenti terapeutici concedibili in quanto valutazione finalizzata a bilanciare lo scopo di risocializzazione del tossicodipendente con le esigenze di tutela della società, precludendo ulteriori tentativi terapeutici di fronte all’evidenza di ripetute violazioni comprovanti l’inidoneità del soggetto a conseguire l’effetto del programma.

Presupposti di applicabilità della misura :

a) limite pena: la pena in espiazione deve essere non superiore a sei anni o a quattro anni in caso di sentenza o provvedimento di cumulo contenente condanna per reato previsto dall’art. 4 bis Ord. Pen.

 

b) accertamento del Tribunale sulla non strumentalità, e preordinazione al conseguimento del beneficio, dello stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza o dell’esecuzione del programma di recupero.

Per la fondatezza di tale requisito è essenziale che dalla relazione del SERT (e altresì dalle relazioni di osservazione dell’Istituto penitenziario o dalla relazione d’indagine sociale dell’UEPE) emerga, quanto più dettagliatamente possibile, quali siano le motivazioni sottostanti il programma terapeutico, l’analisi delle stesse e della loro effettività , anche alla luce delle esperienze trattamentali precedenti e dei progressi o involuzioni personologiche / comportamentali eventualmente occorse.

Allo scopo può essere anche utile l’indicazione della data di presa in carico iniziale da parte del SERT e l’indicazione della data di inizio del programma terapeutico attuale.

La prassi valutativa del Tribunale di Sorveglianza considera come molto importanti tutti gli elementi di base per l’accertamento – in positivo o in negativo – di tale presupposto in quanto la seria, non strumentale e motivata intenzione di percorrere l’iter terapeutico rende meno probabile l’interruzione dell’iter di recupero e il ricorso a dinamiche devianti scaturite dalla criminogena dipendenza

 

c) certificazione SERT (in documento unitario o in più documenti) prodotta dall’interessato a pena di inammissibilità della domanda attestante:

  1. lo stato di tossicodipendenza o di alcool-dipendenza (deve essere attuale al momento del procedimento ex art. 94 D.P.R.309/1990);
  2. la procedura con la quale e’ stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche;
  3. l’andamento dell’iter concordato eventualmente in corso;
  4. l’idoneità del programma terapeutico concordato, ai fini del recupero del condannato.

La decisione del Tribunale di Sorveglianza si dovrà basare, per legge, su una valutazione dell’adeguatezza del programma terapeutico, non solo sotto il profilo della sua idoneità al recupero, ma anche sotto l’aspetto della sua rispondenza alla prevenzione del pericolo di commissione di reati (vedasi comma 4 dell’art. 94 D.P.R. 309/1990).

La valutazione di idoneità del percorso effettuata dal SER.T. secondo parametri essenzialmente terapeutico riabilitativi sarà parte integrante del più ampio giudizio di idoneità effettuato dal Tribunale di sorveglianza. Il Tribunale di Sorveglianza sarà ancorato nella decisione a due criteri – espressamente stabiliti dal novellato art. 94 comma 4 DPR 309/90 in conformità con un precedente orientamento della Cassazione:

1) la rispondenza del programma alla possibilità di recupero del soggetto;

2) prevenzione del pericolo di recidiva nel reato.

Entrambi i requisiti possono essere intrinsecamente connessi qualora sottostante agli stessi vi sia una effettiva volontà della persona condannata ad intraprendere o a seguire il programma terapeutico.

La delicata valutazione di idoneità complessiva del programma demandata al Tribunale deve essere, pertanto, supportata da una certificazione/ attestazione del competente SERT non astratta o con riferimenti sintetici a disposizioni normative, ma il più possibile articolata – sotto il profilo clinico, anamnestico e psico sociale – per le valutazioni di competenza.

Ai sensi dell’art. 94 comma 3, D.P.R. n.309/1990 il Tribunale può disporre ogni opportuno accertamento in ordine al programma terapeutico concordato per meglio comprenderne la portata.

Di utilità per la valutazione sono ritenuti dal Tribunale gli esiti dei controlli tossicologici effettuati (unitamente alla considerazione data agli stessi da parte del SERT) e i dati in ordine a tipo, epoca ed esito dei pregressi programmi terapeutici o esperienze di recupero.

Diversi elementi desumibili da fonti istruttorie di diverso tipo (relazione UEPE, informative di polizia, comunicazioni di reato ecc.) possono incidere sulla valutazione giudiziale di complessiva idoneità dell’Affidamento in prova al SERT ex art 94 D.P.R. 309/90.

Il Tribunale può in qualsiasi momento richiedere relazione rispetto allo svolgimento effettivo del programma di recupero.

L’inizio dell’affidamento in prova decorre con la sottoscrizione del verbale delle prescrizioni avanti all’UEPE competente. E’ facoltà del Tribunale determinare una data di decorrenza più favorevole qualora il programma terapeutico, al momento della decisione, sia già positivamente in corso, tenuto conto della durata delle limitazioni alle quali l’interessato si è spontaneamente sottoposto.

La misura può essere sospesa cautelativamente – per una durata massima di 30 gg. – dal Magistrato di sorveglianza in caso di comportamenti non compatibili con la corretta fruizione dell’affidamento ( art. 51 ter Ord. Pen.).

All’esito, il Tribunale di Sorveglianza deciderà definitivamente in ordine alla revoca o alla non revoca della misura sulla base di varie risultanze, tra cui l’informativa UEPE corredata da fondamentale relazione del SERT.

L’andamento dell’affidamento è comunicato dall’UEPE mediante relazioni periodiche – redatte sulla base anche degli aggiornamenti comunicati dal SER.T- al Magistrato di Sorveglianza che seguirà la misura dopo la decisione del Tribunale di Sorveglianza, con la facoltà di disporre, se opportuno, eventuali modifiche alle prescrizioni trattamentali accessorie.

Il Magistrato di Sorveglianza potrà disporre, inoltre, anche la prosecuzione provvisoria dell’affidamento in relazione a nuovi titoli di condanna sopravvenuti ex art. 51 bis Ord. Pen. (con ratifica successiva da parte del Tribunale di Sorveglianza), sempre che la pena complessiva non superi il limite di legge.

In quest’ultimo caso il beneficio dovrà essere sospeso in via interinale dal Magistrato di Sorveglianza e, poi, revocato dal Tribunale di Sorveglianza (con computo utile, tuttavia, di tutto il periodo espiato in affidamento in prova sino alla sospensione).

 

Conclusione positiva del programma terapeutico nel corso della misura alternativa:

il Magistrato di Sorveglianza, rideterminando le prescrizioni, può far proseguire la misura ai fini del reinserimento sociale del soggetto, anche se la pena residua da espiare è superiore al limite previsto dall’art. 47 Ord. Pen.

Tale decisione viene adottata sulla base di una dettagliata relazione dell’UEPE ( vedasi art. 99 D.P.R. n. 230/2000), che riferirà al Magistrato sulla base di quanto dichiarato dal SERT competente.

Al termine della scadenza della pena l’UEPE redigerà una relazione di fine affidamento in prova in cui dovrà essere messo in evidenza l’andamento complessivo dell’affidamento, che, se positivo, consentirà al Tribunale di Sorveglianza di pronunciare la declaratoria di estinzione della pena detentiva e pecuniaria (in caso di accertate condizioni disagiate dell’affidato).

 

In caso di eventuali comportamenti scorretti o non aderenti alle prescrizioni tenuti dall’affidato nel corso dell’affidamento in prova, il Tribunale di Sorveglianza – sia in sede di eventuale procedimento di revoca della misura sia nell’ambito della declaratoria di esito finale di affidamento in prova – deve stabilire la quantità di pena utilmente espiata, accertamento basato per lo più sugli elementi di valutazione offerti dalle relazioni dell’UEPE e del SERT competenti riguardo alla durata e alla gravità delle condotte negative (obbligo di segnalazione delle violazioni commesse dalla persona sottoposta a programma – art. 94 comma 6 ter D.P.R. 309/1990 – e di ogni circostanza suscettibile di rilievo ex art. 123 D.P.R. 309/1990).

 

E’ possibile una pronuncia giudiziaria di revoca della misura o di esito negativo della prova a contenuto parziale ( per cui viene considerata positivamente espiata una parte della pena) o totale (dall’inizio dell’affidamento, con conseguente espiazione in carcere dell’ l’intera pena per la quale il soggetto era stato affidato).

Studio Legale Boccia

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